COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – DEL NERA DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 22.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE ARAMINI CLAUDIO PER QUATTRO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA LUGNANO IN TEVERINA – DEL NERA DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL
22.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA DEL CALCIATORE ARAMINI CLAUDIO PER QUATTRO GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Del Nera, chiedendo la riduzione della
sanzione. Non è presente l’arbitro della gara, mentre la società reclamante non ha
richiesto di essere ascoltata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rapporto del direttore di gara appare chiaro ed inequivocabile nel descrivere la condotta
tenuta dal calciatore Aramini Claudio che colpiva violentemente al volto un avversario
con tre schiaffi in veloce successione.
Tale comportamento volontario merita adeguata sanzione per cui questa Commissione
ritiene congrua la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Aramini Claudio.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dichiara incamerarsi la tassa reclamo.
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