COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI SANT’EGIDIO – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A SANT’EGIDIO IL 23.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI €. 350,00 – SQUALIFICA FINO AL 19/10/2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE LEPRI ANDREA; – SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BERETTA GIANMARCO; – INIBIZIONE FINO AL 12/10/2012 INFLITTA AL MASSAGGIATORE REMIGI RAFFAELE; – INIBIZIONE FINO AL 26/10/2012 INFLITTA AL DIRIGENTE VENCESLAI FABIO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI SANT’EGIDIO – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A SANT’EGIDIO IL 23.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA DI €. 350,00 - SQUALIFICA FINO AL 19/10/2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE LEPRI ANDREA; - SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BERETTA GIANMARCO; - INIBIZIONE FINO AL 12/10/2012 INFLITTA AL MASSAGGIATORE REMIGI RAFFAELE; - INIBIZIONE FINO AL 26/10/2012 INFLITTA AL DIRIGENTE VENCESLAI FABIO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Montecastello Vibio, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara, nonchè la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara e all’esito dell’audizione del direttore di gara e del Presidente della società reclamante, questa Commissione osserva quanto segue. L’ammenda di €. 350,00, inflitta dal G.S. alla società Montecastello Vibio merita una riduzione in quanto non vi è prova che al direttore di gara sia stato effettivamente impedito di lasciare l’impianto di gioco con la propria autovettura. La sanzione deve conseguentemente essere rapportata unicamente al comportamento offensivo posto in essere da sostenitori della società Montecastello Vibio nei confronti del direttore di gara. Quanto alla squalifica inflitta all’allenatore Lepri Andrea la stessa merita di essere ridotta in quanto lo stesso direttore di gara ha precisato in sede di audizione che il Lepri non ha posto in essere comportamenti offensivi nei suoi confronti. Per quanto concerne invece la squalifica inflitta al calciatore Beretta Gianmarco e le inibizioni inflitte al massaggiatore Remigi Raffaele ed al dirigente Venceslai Fabio dette sanzioni devono essere integralmente confermate non ravvisandosi alcun oggettivo elemento che possa consentire una diversa decisione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: •riduce l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 150,00; •riduce la squalifica inflitta all’allenatore Lepri Andrea fino al 11/10/2012. Conferma per il resto l’impugnata decisione del G.S. Dichiara restituirsi la tassa reclamo.
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