COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 25.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di seguenti decisioni: cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 4.10.2012 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore LIONARDI Dav gide per SEI gare effettive, inibizione del dirigente SILVAGNI Armando fino al 23 OTTOBRE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 25.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di seguenti decisioni: cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 4.10.2012 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore LIONARDI Dav gide per SEI gare effettive, inibizione del dirigente SILVAGNI Armando fino al 23 OTTOBRE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA è inammissibile il reclamo avverso la inibizione fino al 23/10/2012 del dirigente Silvagni Armando e la ammenda di € 100,00 a carico della società, in quanto provvedimenti non impugnabili ai sensi dell'art.45 comma 3 del CGS. Va evidenziato che l'arbitro ha riportato nel referto e riconfermato in sede di audizione che entrambe le società hanno voluto far rispettare il minuto di silenzio, fermandosi subito dopo il calcio di inizio, pur consapevo ali della mancanza di autorizzazione della FIGC. In siffatta situazione l'arbitro ha preso atto della circostanza, ma non ha provveduto a comminare alcuna sanzione alle società, come ammonire i capitani. Riguardo alla squalifica del calciatore Lionardi Davide, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, come da referto arbitrale. Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla carico del calciatore e che può essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore LIONARDI David dichiara inammissibile il reclamo avverso la inibizione del dirigente Silvagni Armando e la dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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