• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Ottobre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 91. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO
(PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART.1,
COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
CARICO_DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE
APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N.
5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
CARICO DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Ottobre 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 91. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO
(PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART.1,
COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
CARICO_DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE
APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N.
5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
CARICO DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 settembre 2011, prot. 1761/1626, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 22 ottobre 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del
Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. L’indicato rappresentante della Procura Federale ha preliminarmente preso atto delle memorie difensive prodotte dai sigg. Alberto Colarusso ed Alessandro Graziano. La C.D.T., a sua volta, preso atto della presenza, benché in ritardo, del deferito sig. Alessandro Graziano, ha giudicato, al fine di consentire la comparizione del nominato deferito, di rinviare la trattazione del deferimento in esame alla riunione del 29 ottobre 2012, alle ore 18,30, del che viene data immediata informazione al nominato deferito, sig. Alessandro Graziano, per cui
DISPONE
il rinvio alla seduta del 29.10.2012, alle ore 18,30, senza ulteriori avvisi alle parti, per
l’audizione esclusivamente del sig. Alessandro Graziano e le decisioni in ordine al
deferimento in epigrafe.
CATELLO SERGIO (ASSOSPORTIVA) SILVESTRO BRUNO (CAESAR PELLAMI)
COZZOLINO ANTONIO (CLUB CARROZZERIA CARRELLA) DI CRISCIO FRANCESCO (CLUB CARROZZERIA CARRELLA)
DI MARE CIRO (CLUB CARROZZERIA CARRELLA) COZZA EDUARDO (CUBA LIBRE DITRON)
IOSSA SALVATORE (DE FALCO) SAVINO FRANCESCO (DE FALCO)
FERRRO MARIO (EAGLES NAPOLI) CARDONE VITALE (IL GABBIANO TIESSE)
CAPPIELLO FRANCESCO (POSILLIPO) ERBAGGIO TOMMASO (STELLA ROSSA 09)
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N. 91. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FELICE ROTONDI AUFIERO
(PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALBERTO
COLARUSSO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA DE APOTHEKER): ART.1,
COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N. 5 DEL
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
CARICO_DEL SIG. ALESSANDRO GRAZIANO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DE
APOTHEKER): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 26, N.
5 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED ART. 61, N. 1, N.O.I.F.; A
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