7. ALLEGATI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C. PERSICETO 85 Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 3.10.2012 gara CALCIO DECIMA – PERSICETO del 16.9.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
17 RECLAMO PROPOSTO DA F.C. PERSICETO 85
Avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 3.10.2012
gara CALCIO DECIMA – PERSICETO del 16.9.2012
Il F.C. PERSICETO 85 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.
GUIDOTTI è stato schierato in campo, nella gara in questione, in quanto il suo nome non figurava sul C.U. n. 3 del
19.7.2012 della Deleg.Prov. di Modena fra i giocatori che avevano ancora da scontare squalifiche. Poiché “i Comunicati
emessi dalla F.I.G.C. (Delegazione di Modena) sono a tutti gli effetti titoli riconosciuti alle società appartenenti alla
giurisdizione della F.I.G.C. – L.N.D.” chiede di riformare il giudizio del G.S. della Delegazione di Bologna.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
-premesso che le segnalazioni che alcune Delegazioni Provinciali fanno sui Comunicati all’inizio della
stagione sportiva, delle squalifiche ancora da scontare da parte dei calciatori sono puramente indicative, in quanto
assumono valenza solo le risultanze apparenti sui Comunicati Ufficiali che, di volta in volta, hanno riportato le irrogazioni
delle sanzioni;
333399
- preso atto che il calc. GUIDOTTI veniva squalificato per una giornata di gara, con provvedimento
pubblicato sul C.U. n. 44 del 10.5.2012 della Delegaz.Prov. di Modena (camp. II^ categoria);
- atteso che lo stesso cal. GUIDOTTI veniva schierato in campo, nella gara CALCIO DECIMA –
PERSICETO del 16.9.2012, senza averne titolo, poiché doveva ancora scontare la squalifica di cui sopra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso del F.C. PERSICETO 85, confermando la decisione assunta in primo
grado della perdita della gara per 0 – 3 a carico del F.C. PERSICETO 85.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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