COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SILVANO MARSELLA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 14 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SILVANO MARSELLA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 14 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. La Procura Federale, a seguito di segnalazione del competente Giudice Sportivo, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Presidente della Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, Sig. SILVANO MARSELLA, ritenuto responsabile della violazione ai sensi dell’art. 14 comma 1 del C.G.S. per immedesimazione organica, a seguito degli episodi verificatisi prima della gara di Eccellenza ROCCASECCA T. SAN TOMMASO – BORGO PODGORA del 25.4.2012, nel corso dei quali quattro sostenitori della citata Società ROCCASECCA aggredivano tre tesserati (2 calciatori e 1 Dirigente) della squadra avversaria che erano costretti a ricorrere a cure di Pronto Soccorso con prognosi da quattro a sette giorni; nell’occasione veniva aggredito anche il magazziniere della squadra locale. E’ stata deferita anche la Società ROCCASECCA, per responsabilità diretta, a mente dell’art. 4 comma 1 del C.G.S, data l’assenza dell’arbitro nei citati frangenti, all’identificazione dei responsabili si giungeva tramite il rapporto dei Carabinieri della locale stazione, con l’ausilio di un video, così come riferito nel referto del Commissario di campo, arrivato all’impianto sportivo prima del Direttore di gara. Il Presidente MARSELLA, con nota del 26.4.2012, comunicava che al momento dell’arrivo dell’automezzo che trasportava i tesserati ospitati, un Dirigente, due calciatori della Società ROCCASECCA ed il Magazziniere della squadra locale venivano aggrediti da sconosciuti a viso coperto che poi si allontanavano con le proprio autovetture. Lo stesso Presidente faceva presente che tali individui non appartenevano assolutamente alla tifoseria locale. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale e per i deferiti il Presidente MARSELLA assistito dall’Avv. GIANNICHEDDA GIANLUCA. Preliminarmente le parti depositavano accordo sulla sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S., determinando la sanzione finale nell’ammenda di € 670 (sanzione base € 1.000 di ammenda) a carico della Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e per il Presidente SILVANO MARSELLA l’inibizione per mesi 2 (sanzione base mesi 3 di inibizione) La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le richieste di applicazione delle sanzioni come sopra specificate APPLICA la sanzione dell’ammenda di € 670 a carico della Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e al Presidente MARSELLA SILVANO l’inibizione di 2 mesi. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it