COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TUCCINI SABATINO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TUSCANIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TUCCINI SABATINO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL
C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D.
TUSCANIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 23.1.2012 ha denunciato alla Procura
Federale il mancato adempimento della delibera del Collegio Arbitrale in cui veniva deliberato a
favore dell’allenatore ONOFRI ANTONIO il pagamento della somma di € 3.668,00 a saldo
dell’accordo economico stipulato con la Società A.S.D. TUSCANIA.
La Procura Federale ha esaminato la predetta delibera ed ha rilevato che la stessa, inappellabile
ed immediatamente esecutiva, non è stata eseguita, nei termini precisati dalla Società in
questione.
Da ciò l’Organo Inquirente ha ritenuto, considerato l’aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter
comma 13 delle NOIF, di deferire a questa Commissione Disciplinare il Sig. TUCCINI SABATINO,
Presidente della Società TUSCANIA CALCIO a cui è imputato l’illecito disciplinare dinanzi
illustrato, nonché la Società TUSCANIA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della
Procura e per i deferiti l’AVV. MENCARELLI ANDREA.
Preliminarmente le parti depositavano accorso sulla sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del
C.G.S., determinando la sanzione finale nell’ammenda di € 1000 e un punto di penalizzazione
(sanzione base € 1.500 di ammenda e 2 punti di penalizzazione) a carico della Società TUSCANIA
e per il Presidente TUCCINI SABATINO l’inibizione per mesi 4 (sanzione base mesi 6 di inibizione)
La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le richieste di applicazione delle sanzioni come
sopra specificate
APPLICA
la sanzione dell’ammenda di € 1.000 ed 1 punto di penalizzazione a carico della Società
TUSCANIA e al Presidente TUCCINI SALVATORE l’inibizione di 4 mesi.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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