COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TUCCINI SABATINO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TUSCANIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TUCCINI SABATINO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TUSCANIA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 17.5.2012 ha denunciato alla Procura Federale il mancato adempimento della delibera del Collegio Arbitrale in cui veniva deliberato a favore dell’allenatore SPANO MARCO il pagamento della somma di € 750,00 a saldo dell’accordo economico stipulato con la Società A.S.D. TUSCANIA. La Procura Federale ha esaminato la predetta delibera ed ha rilevato che la stessa, inappellabile ed immediatamente esecutiva, non è stata eseguita, nei termini precisati dalla Società in questione. Da ciò l’Organo Inquirente ha ritenuto, considerato l’aperta violazione del disposto dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF, di deferire a questa Commissione Disciplinare il Sig. TUCCINI SABATINO, Presidente della Società TUSCANIA CALCIO a cui è imputato l’illecito disciplinare dinanzi illustrato, nonché la Società TUSCANIA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura e per i deferiti l’AVV. MENCARELLI ANDREA. Preliminarmente le parti depositavano accorso sulla sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S., determinando la sanzione finale in 1 punto di penalizzazione (sanzione base 2 punti di penalizzazione) a carico della Società TUSCANIA e per il Presidente TUCCINI SABATINO l’inibizione per mesi 4 (sanzione base mesi 6 di inibizione) La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le richieste di applicazione delle sanzioni come sopra specificate APPLICA la sanzione di 1 punto di penalizzazione a carico della Società TUSCANIA e al Presidente TUCCINI SALVATORE l’inibizione di 4 mesi. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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