COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società POL. FORESTO SPARSO Camp. Promozione Gir. D Gara del 07-10-2012 tra Foresto Sparso / Corte Romanese C.U. n. 22 del CRL datato 11-10-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società POL. FORESTO SPARSO Camp. Promozione Gir. D
Gara del 07-10-2012 tra Foresto Sparso / Corte Romanese
C.U. n. 22 del CRL datato 11-10-2012
La società POL. FORESTO SPARSO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore Matteo BRIGNOLI sino al 07.11.2012; inibito il dirigente BETTI Mirko fino al 07.11.2012 e comminato l'ammenda di euro 80,00 per aver permesso l'accesso in campo a persone estranee ed euro 110,00 per offese dei sostenitori nei confronti dell'arbitro, sostenendo che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b e d del CGS, non possono essere impugnate le inibizioni ai dirigenti e le squalifiche ai tecnici fino ad un mese nonché le ammende fino a 150,00 per i campionati di Promozione.
Considerato che le due ammende comminate dal GS sono inferiori ai limiti sopra indicati e che le sanzioni comminate al dirigente ad al tecnico sono inferiori ad un mese,, il reclamo deve ritenersi inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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