COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società GS. DANILO MARTELLI Camp. 2° categoria Girone J Gara del 7-10-2012 tra SPINADESCO – MARTELLI C.U. n. 11 della delegazione di Cremona datato 11-10-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società GS. DANILO MARTELLI Camp. 2° categoria Girone J
Gara del 7-10-2012 tra SPINADESCO – MARTELLI
C.U. n. 11 della delegazione di Cremona datato 11-10-2012
La Società GS. MARTELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. Che ha squalificato il calciatore ZUCCHELLI Marco per 6 gare, lamentando che il gesto non è stato plateale, manca il presupposto della gravità della condotta violenta nei confronti dell'arbitro e il calciatore si è allontanato senza reiterare le proteste né ha proferito frasi lesive della reputazione del direttore di gara.
La Commissione Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l'aver appoggiato la mano sulla spalla dell'arbitro e proferito le frasi “complimenti arbitro”in tono ironico, pur costituendo una condotta meritevole di sanzione, costituiscono atteggiamenti che, alla luce dei criteri adottati abitualmente da questa Commissione, tenuto altresì conto che per ammissione dello stesso direttore di gara non è stato provocato dolore, vanno puniti con cinque Gare di squalifica
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ZUCCHELLI Marco a 5 gare effettive, si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa se versata.
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