COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società U.S.ORATORI ALZANESE Terza Categoria Girone B gara del 7-10-2012 tra ORATORI ALZANESE – ORDIVAL C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 11-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società U.S.ORATORI ALZANESE Terza Categoria Girone B gara del 7-10-2012 tra ORATORI ALZANESE – ORDIVAL C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 11-10-2012 La società Oratori Alzanese ha proposto reclamo avverso la del GS. Che ha squalificato il calciatore Nicolas MISTER sino all'11-12-2012, lamentando che il calciato non avrebbe spinto il direttore di gara mettendogli le mani sul petto e chiedeva pertanto una mitigazione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che i fatti sono avvenuti come indicato dal GS. Nella sua delibera. Tuttavia anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione in casi del tutto analoghi si ritiene equo mitigare lievemente la sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T., in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore Nicolas MISTER sino all'11-11-2012 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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