COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VENAROTTA CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEROTTA/PIANE DI MORRO DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO VENAROTTA CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEROTTA/PIANE DI MORRO DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012)
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventiseiesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri sostenitori, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 800,00.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la Venarotta Calcio A.S.D. contestando l’operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale.
Sarebbe stata del tutto immotivata, secondo la reclamante, la decisione dell’arbitro di decretare la fine anticipata della gara, non essendosi affatto verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari in materia per la sua sospensione, essendo del tutto inesistente e non soltanto meramente ingiustificata, una situazione di pericolo per l’incolumità ovvero mai posti in essere comportamenti intimidatori e violenti tali da impedire il regolare svolgimento dell’incontro.
Inoltre, l’ammenda applicata sarebbe eccessiva “in quanto il semplice lancio di pietrisco ed acqua, nonché un ben non definito comportamento intimidatorio del pubblico, non sarebbero tali da giustificare” l’entità della sanzione inflitta.
La società concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione della gara de quo ed una congrua riduzione dell’ammenda.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai sostenitori della reclamante, i quali, una ventina, alla fine del primo tempo della gara in esame, avvicinatisi alla rete di recinzione in prossimità del passaggio per gli spogliatoi, lo insultarono e lo minacciarono, lanciandogli contro anche del pietrisco e dell’acqua, attingendolo però solo con quest’ultima; grazie all’intervento del Presidente della società locale, sollecitato da lui stesso, la situazione si normalizzò e, quindi, l’incontro venne regolarmente ripreso, sia pure con qualche minuto di ritardo.
Lo stesso ufficiale di gara ha poi riferito di avere interrotto definitivamente l’incontro al ventiseiesimo minuto del secondo tempo a seguito dell’aggressione verbale subita dalla generalità dei calciatori del Venarotta in occasione dell’allontanamento del loro massaggiatore per proteste offensive nei suoi confronti, giudicando la situazione creatasi pregiudizievole della propria incolumità e tale da non consentirgli di proseguire la direzione della gara. Contestualmente, in tribuna, i sostenitori delle due squadre venivano a contatto tra loro, spingendosi reciprocamente.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
• rilevato altresì che, a norma dell’art. 17, 4° comma, del Cgs, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare;
• rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al ventiseiesimo minuto del secondo tempo, l’arbitro, dopo avere assunto una decisione disciplinare, veniva aggredito verbalmente dalla generalità dei calciatori della squadra locale;
• ritenuto che i comportamenti ascritti ai calciatori della Venarotta Calcio A.S.D., oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire la direzione dell’incontro e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara;
• rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 2° e 3° comma, del Cgs, la Venarotta Calcio A.S.D risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e dei propri sostenitori;
• rilevato, in ordine ai comportamenti ascritti ai sostenitori della reclamante, che gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non furono motivo dell’interruzione della gara, fermo il resto, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla medesima società.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dalla Venarotta Calcio A.S.D. così decide:
a) lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, riducendola ad € 300,00;
b) lo respinge nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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