COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA FASTIGGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/VILLA FASTIGGI DEL 7.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA FASTIGGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA GABICCE GRADARA/VILLA FASTIGGI DEL 7.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Villa Fastiggi la sanzione dell’ammenda di € 100,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori nel corso dell’incontro emarginato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Fastiggi deducendo l’assoluta estraneità dei propri sostenitori alle violazioni loro contestate e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata. A dire della reclamante sarebbero stati i sostenitori locali a far esplodere i tre petardi, uno ogni rete segnata dalla propria squadra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnata delibera. In base agli atti ufficiali, è di tutta evidenza l’irrilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti ai sostenitori della reclamante, posto che i petardi in questione furono fatti esplodere “fuori dal recinto di gioco lontano da persone o cose senza arrecare danno a nessuno”. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Villa Fastiggi, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it