COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor Tikvina Eraldi e della Signora Di Napoli Maria per violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S., 40 comma 4 delle N.O.I.F. e 10 comma 2 del C.G.S., della Società U.S. PRAIA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e della A.S.D. CMC MONTIGLIO MONFERRATO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale
del Signor Tikvina Eraldi e della Signora Di Napoli Maria per violazione degli artt. 1 comma 1
del C.G.S., 40 comma 4 delle N.O.I.F. e 10 comma 2 del C.G.S., della Società U.S. PRAIA ai
sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e della A.S.D. CMC MONTIGLIO MONFERRATO ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
Con atto del 12/06/12, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale
1. il Signor TIKVINA Eraldi, calciatore della società CMC MONTIGLIO MONFERRATO, ritenuto
responsabile della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle
N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la
società PRAIA mentre era tesserato per altra società, la CMC MONTIGLIO MONFERRATO;
2. la Signora DI NAPOLI Maria, Presidente della società PRAIA, per rispondere della violazione
di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S.,
LEO MARCO (FUTSAL SAVIGLIANO) PIPOLI FABRIZIO (SET UP LIVE CALCIO A 5)
MERRA DANIELE (SET UP LIVE CALCIO A 5)
per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore TIKVINA Eraldi senza aver
effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad accertare l’esistenza di
possibili ostacoli al tesseramento stesso;
3. la società U.S. PRAIA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente;
4. la A.S.D. CMC MONTIGLIO MONFERRATO per rispondere, a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore.
In data 19/10/12, giorno fissato per la celebrazione del procedimento, per i soggetti deferiti,
sebbene fossero stati regolarmente citati, nessuno compariva.
Solamente la Signora DI NAPOLI Maria, adducendo gravi motivi di salute, giustificava la propria
assenza e faceva pervenire una memoria difensiva nella quale faceva appello alla propria buona
fede dimostrata all’atto della richiesta di tesseramento ed asseriva di non aver mai utilizzato il
calciatore in questione in competizioni svolte nel campionato di appartenenza.
Per la Procura Federale era presente il Sostituto Procuratore, nella persona dell’Avv, Mario
CARPENTERI, il quale chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità delle società e dei soggetti
deferiti, in ordine agli addebiti mossi, con conseguente irrogazione della sanzione della squalifica
per una giornata al calciatore TIKVINA Eraldi, della inibizione per tre mesi alla Signora DI NAPOLI
Maria, dell’ammenda di € 700 alla società U.S. PRAIA e di € 200 alla A.S.D. CMC MONTIGLIO
MONFERRATO.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
• considerato che, dagli accurati accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, risulta
documentalmente provato il fatto che, all’atto della richiesta di tesseramento per la società
PRAIA, il calciatore TIKVINA Eraldi fosse già tesserato per la A.S.D. CMC MONTIGLIO
MONFERRATO;
• rilevato che la responsabilità della suddetta violazione è da addebitare, oltre che al calciatore
TIKVINA Eraldi, anche alla Signora DI NAPOLI Maria che, nella sua qualità di Presidente della
società, ha controfirmato la richiesta di tesseramento;
• ritenuto che, anche se è del tutto priva di fondamento la motivazione addotta per giustificare il
proprio operato, appare equo contenere in termini più modesti l’entità dell’ammenda richiesta
dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti della società PRAIA;
• ritenuto che appare evidente la responsabilità oggettiva della società CMC MONTIGLIO
MONFERRATO per la condotta posta in essere dal proprio calciatore,
DELIBERA
• di infliggere al calciatore TIKVINA Eraldi, riconosciuto responsabile della violazione di cui agli
artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., la
squalifica per UNA giornata;
• di infliggere alla Signora DI NAPOLI Maria, riconosciuta responsabile della violazione di cui
agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., la
sanzione della inibizione per TRE mesi;
• di irrogare alla società U.S. PRAIA, ritenuta direttamente ed oggettivamente responsabile per i
comportamenti ascrivibili al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,
l’ammenda di € 300.
• di irrogare alla società CMC MONTIGLIO MONFERRATO, ritenuta oggettivamente
responsabile per le condotte ascritte al suo calciatore, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.,
l’ammenda di € 200.
Si comunichi alla Procura Federale.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor Tikvina Eraldi e della Signora Di Napoli Maria per violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S., 40 comma 4 delle N.O.I.F. e 10 comma 2 del C.G.S., della Società U.S. PRAIA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e della A.S.D. CMC MONTIGLIO MONFERRATO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S."