• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/8/2012 (prot. n.943/880 pf11-
12GT/dl) nei confronti di:
1) Canonico Nicola – presidente e legale rappresentante della soc. AS Bisceglie 1913-Don Uva;
2) la soc. A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva
per rispondere:
1) il sig. Nicola Canonico, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Bisceglie
1913 Don Uva della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.48, comma 3, della
Noif, per avere disatteso l’obbligo di schierare in campo la propria squadra nella migliore
formazione, in occasione della gara della 26^ giornata del Campionato di Eccellenza, Liberty –
Bisceglie, disputata a Monopoli l’11/3/2012;
2) la Società AS Bisceglie 1913 Do Uva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte
al proprio Presidente Nicola Canonico, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/8/2012 (prot. n.943/880 pf11-
12GT/dl) nei confronti di:
1) Canonico Nicola - presidente e legale rappresentante della soc. AS Bisceglie 1913-Don Uva;
2) la soc. A.S. Bisceglie 1913 - Don Uva
per rispondere:
1) il sig. Nicola Canonico, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Bisceglie
1913 Don Uva della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.48, comma 3, della
Noif, per avere disatteso l’obbligo di schierare in campo la propria squadra nella migliore
formazione, in occasione della gara della 26^ giornata del Campionato di Eccellenza, Liberty -
Bisceglie, disputata a Monopoli l’11/3/2012;
2) la Società AS Bisceglie 1913 Do Uva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte
al proprio Presidente Nicola Canonico, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva;
FATTO
Con nota del n.471/VT del 15/3/2012 il Presidente del Comitato Regionale Puglia (Vito Tisci)
trasmetteva alla Procura Federale la documentazione dalla quale si evidenziava che era stato
omesso, da parte della AS Bisceglie 1913 Don Uva, l’obbligo di schierare in campo, la propria
squadra nella migliore formazione in occasione della gara dell’11/3/2012 della 26° giornata del
campionato di Eccellenza, Liberty-Bisceglie disputata a Monopoli.
Chiedeva pertanto che fossero aperte le indagini per la verifica dell’eventuale violazione dell’art.48
comma 3 della NOIF, non avendo la soc.AS Bisceglie 1913 Don Uva nella gara succitata schierato
la sua migliore formazione.
Disposte dalla Procura Federale le indagini relative, era risultato che l’ASD Bisceglie 1913 Don
Uva, dopo aver appreso che l’AS Liberty non aveva inteso anticipare al giorno 10 marzo la gara di
campionato Liberty - Bisceglie (già fissata per la domenica successiva 11/3/2012), aveva deciso di
non schierare - in tale gara - la sua prima squadra, ma quella “juniores”.
Decisione questa che aveva trovato puntuale riscontro, non solo nei comunicati stampa pubblicati
sul sito ufficiale della società ma anche -ed essenzialmente- nelle dichiarazioni rese dall’allenatore
sig. Nicola Ragno secondo cui alla gara suddetta avrebbero potuto partecipare almeno sette/otto
calciatori della prima squadra (oltre ad altri calciatori juniores) dal momento che la mattina della
domenica dell’11/3/2012 tali calciatori avevano partecipato ad una seduta di allenamento.
E’ invece accaduto che alla gara più volte citata dell’11/3/2012 contro il Liberty Monopoli non solo
avevano partecipato solo sette calciatori juniores dell’AS Bisceglie; ma anche che, a causa
dell’infortunio del capitano Marco Cirone, la squadra dell’As Bisceglie non era stata in grado di
continuare l’incontro per cui, considerato il numero di sei calciatori, (insufficiente per proseguire la
gara e nella carenza di altri calciatori in distinta), l’arbitro designato era stato costretto sospendere
definitivamente l’incontro, sul risultato di 1-0 in favore della squadra del Liberty; poi commutato dal
Giudice sportivo Territoriale Puglia in 0 - 3 in favore dell’AS Liberty, ai sensi dell’art.17 comma 1
C.G.S.
Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore Inquirente, la Procura Federale, con
la nota già citata del 2/8/2012 deferiva a questa Commissione le parti su menzionate per
rispondere delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. dell’11/9/2012 la Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle suddette parti per l’udienza
dell’8/10/2012, alla quale partecipavano:
- l’avv.Paolo Mormando per la Procura Federale;
- e l’avv.Vincenzo De Candia quale procuratore e difensore sia del sig. Canonico Nicola,
presidente dall’AS Bisceglie 1913 Don Uva; sia di quest’ultima società.
Preliminarmente l’avv. Mormando per la Procura Federale e l’avv. De Candia nella qualità
innanzi indicata, dichiaravano di aver raggiunto l’intesa per l’applicazione ai sensi dell’art.23 CGS
di sanzioni così ridotte:
- al sig. Canonico Nicola presidente dell’A.S. presidente dell’A.S. Bisceglie 1913 Don Uva, la
inibizione per la durata di giorni ottanta (80);
- all’AS Bisceglie 1913 Do Uva l’ammenda di €666,00 (seicentosessantasei).
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto di quanto innanzi si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti su indicate e congrue le sanzioni dalle stesse indicate, a scioglimento della
riserva che precede, ne dispone l’applicazione come da dispositivo
P.T.M.
infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
1) al sig. Canonico Nicola, presidente dell’AS Bisceglie 19/3 Don Uva, la inibizione per la durata
di giorni ottanta;
2) all’AS Bisceglie 1913 Don Uva, la ammenda di €666,00 (seicentosessantasei).
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
dell’8/10/2012.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/8/2012 (prot. n.943/880 pf11-
12GT/dl) nei confronti di:
1) Canonico Nicola – presidente e legale rappresentante della soc. AS Bisceglie 1913-Don Uva;
2) la soc. A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva
per rispondere:
1) il sig. Nicola Canonico, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Bisceglie
1913 Don Uva della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.48, comma 3, della
Noif, per avere disatteso l’obbligo di schierare in campo la propria squadra nella migliore
formazione, in occasione della gara della 26^ giornata del Campionato di Eccellenza, Liberty –
Bisceglie, disputata a Monopoli l’11/3/2012;
2) la Società AS Bisceglie 1913 Do Uva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte
al proprio Presidente Nicola Canonico, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di
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