COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. LEVERCALCIO del 7 Ottobre 2012. (Reclamo della A.S.D. LEVERCALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore BRANA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. LEVERCALCIO del 7 Ottobre 2012. (Reclamo della
A.S.D. LEVERCALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico dell’allenatore BRANA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25
del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice nei
confronti dell’allenatore sig. BRANA Giuseppe ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice
di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. LEVERCALCIO e per
l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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