COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 16/A A.S.D. P.G.S. SAN PIO X, avverso squalifica fino al 30/11/2012 del calciatore Signorelli Pasquale e per due gare calciatori Longo Luigi, Mirabito Antonio, Nicefora Sergio e Ranno Antonino; squalifica a carico dell’allenatore Platania Carlo Maria fino al 05/11/2012. Gara di Coppa Italia Promozione Atletico Catania / San Pio X del 10/10/2012- C.U. n°122 del 12/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 16/A A.S.D. P.G.S. SAN PIO X, avverso squalifica fino al 30/11/2012 del calciatore Signorelli Pasquale e per due gare calciatori Longo Luigi, Mirabito Antonio, Nicefora Sergio e Ranno Antonino; squalifica a carico dell'allenatore Platania Carlo Maria fino al 05/11/2012. Gara di Coppa Italia Promozione Atletico Catania / San Pio X del 10/10/2012- C.U. n°122 del 12/10/2012. La A.S.D. P.G.S. SAN PIO X in persona del suo Presidente pro tempore impugna le sanzioni in epigrafe, chiedendo in particolare l'annullamento o la riduzione della squalifica a carico del calciatore Signorelli, “per scambio di persona” e la riduzione delle altre squalifiche. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a termini dell'art. 45 comma 3 lettere a) e b) non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e le squalifiche a carico dei tecnici fino a un mese. Per la qualcosa l'appello risulta improponibile per ciò che concerne la posizione dei calciatori Longo, Mirabito, Nicefora e Ranno e del tecnico Platania Carlo Maria. Per quanto attiene alla posizione del calciatore Signorelli non può non rilevarsi che a norma dell'art. 35 n° 1 i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene nel rapporto dell'assistente si rileva, senza ombra di dubbio in ordine al riconoscimento effettuato, che il Signorelli ha assunto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del predetto ufficiale di gara, fino a giungere a strattonarlo violentemente, tirandolo per la maglia. La sanzione irrogata dal primo giudice, alla stregua di quanto sopra esposto, appare congrua e ben proporzionata ai fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello con riferimento alla posizione dei calciatori Longo, Mirabito, Nicefora e Ranno e del tecnico Platania Carlo Maria e lo rigetta con riferimento alla posizione del calciatore Signorelli Pasquale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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