COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 17/A: A.S.D. MADONIE POLIZZI CALCIO, avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Gara Campionato 2^ Categoria Girone “C” Nuccio Fasano – Madonie Polizzi del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Appello n° 17/A: A.S.D. MADONIE POLIZZI CALCIO, avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Gara Campionato 2^ Categoria Girone “C” Nuccio Fasano – Madonie Polizzi del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10/2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Madonie Polizzi Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata In particolare la reclamante contesta la suddetta decisione assumendo che il direttore di gara avrebbe confuso le sostituzioni ragion per cui non si sarebbe violata la normativa sull’utilizzazione obbligatoria del calciatore “giovane”. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto è infondato. I procedimenti in ordine alla regolarità della gara si basano sul rapporto degli ufficiali di gara ai sensi dell’art. 35 comma 3.1. C.G.S. Dall’esame del rapporto dell’arbitro in particolare si rileva che al 15’ del 2’ t. il calciatore Picciuca Cesare (1994) individuato in distinta con il n.2 veniva sostituito dal calciatore Pautina Giuseppe (1988) individuato con il n.19. Quanto riportato in referto risulta, peraltro, confermato dal rapportino di fine gara sottoscritto anche dal dirigente della reclamante, il quale aveva l’onere di evidenziare, nell’immediatezza dei fatti, l’eventuale e non provata discrasia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata. ERRATA CORRIGE A causa di un refuso tecnico la sentenza relativa al procedimento 16/B pubblicata sul Comunicato Ufficiale 127 CDT 8 del 16 ottobre 2012 risulta mancante di una sua parte (evidenziata in corsivo) per cui si ripubblica la predetta sentenza con il testo integrale.
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