COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 16/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte) Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte) A.P.D. CITTA’ DI LEONFORTE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 23.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 16/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte)
Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte)
A.P.D. CITTA’ DI LEONFORTE
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1452/875 11-12 GR/mg del 18/09/2012, i sigg. Ipsale Salvatore e Orlando Ivan, rispettivamente presidente e calciatore della A.P.D. Città di Leonforte, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 30 commi 2,3,4 dello Statuto F.I.G.C., per avere violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo ed eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e dei suoi soggetti, delegati della F.I.G.C.
Con il medesimo provvedimento è stata altresì deferita la società A.P.D. Città di Leonforte, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2.
All'udienza dibattimentale il Presidente Ipsale, assistito come in atti, sulla non opposizione della Procura Federale, è stato autorizzato a produrre gli atti del procedimento instaurato dinanzi l’Autorità Giudiziaria dai quali si evince la procedibilità d’ufficio dei fatti oggetto di denuncia querela. Le parti deferite concludono chiedendo il proscioglimento.
Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle risultanze documentali, allo stesso modo ha concluso per il proscioglimento delle parti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i fatti oggetto di denuncia querela
sono perseguibili d’ufficio, in adesione alla costante giurisprudenza (vedi per tutte C.D.T
Marche 10/11/2005 e C.G.F. del 24/06/2010), da cui ritiene di non discostarsi, per cui l’applicazione del vincolo di giustizia va limitato alle sole ipotesi di reati perseguibili a querela della persona offesa e sempre che il fatto reato sia, comunque, collegato soggettivamente ed oggettivamente all’attività sportiva propria della F.I.G.C.
P.Q.M.
Dispone il proscioglimento delle parti deferite.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.
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