COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 04 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 20 del 27.09.2012) Reclamo della Società U.S.D. Montagnano 1966 avverso la sanzione della squalifica inflitta al tesserato Bracciali Fabrizio fino al 12.11.2012 (un mese e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 04 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 20 del 27.09.2012) Reclamo della Società U.S.D. Montagnano 1966 avverso la sanzione della squalifica inflitta al tesserato Bracciali Fabrizio fino al 12.11.2012 (un mese e mezzo). Con tempestivo reclamo la società U.S.D. Montagnano 1966 impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato all'allenatore Fabrizio Bracciali la squalifica fino al 12.11.2012, con la seguente motivazione: “in segno di protesta colpiva la panchina con calci e rivolgeva al D.G. Frase irriguardosa”. La reclamante contesta la dinamica dei fatti, così come riportata dall'arbitro in sede di referto gara, asserendo che gli stessi si sono svolti diversamente. Invero, precisa la reclamante, al termine della gara il sig. Bracciali, accompagnato da un dirigente della società, ha chiesto spiegazioni al D.g. sull'espulsione, ricevendo le dovute precisazioni. In particolare, segnala la reclamante che l'arbitro ha ammesso di aver esagerato nell'espulsione, in quanto non era sicuro di chi avesse offeso l'avversario, dichiarando che avrebbe refertato quanto realmente accaduto e che le sanzioni sarebbero state minime. La società, in conclusione, chiede la riforma del provvedimento impugnato, con istanza di audizione del sig. Bracciali. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. La domanda deve essere respinta. Preliminarmente, occorre rilevare che non può essere accolta la richiesta di audizione del sig. Bracciali, in quanto lo stesso non ha sottoscritto il reclamo. Passando all'esame del merito, la tesi sostenuta dalla reclamante non appare credibile, oltre ad essere smentita dai documenti di causa. L’Arbitro, con il supplemento di rapporto reso su richiesta della Commissione, ha confermato la descrizione dei fatti riportata in sede di prima refertazione, descrivendo minuziosamente la dinamica fattuale da cui ha preso origine l'espulsione del sig. Bracciali. Il D.G. ha inoltre precisato che, per quanto attiene al presunto colloquio avuto con il sig. Bracciali al termine della gara, quest'ultimo ha fatto ingresso nello spogliatoio arbitrale chiedendogli di non riportare l'accaduto. Pertanto, alla luce di siffatte precisazioni, le eccezioni mosse dalla reclamante non centrano il segno, essendo prive di riscontro probatorio idoneo a minare il carattere di fede privilegiata del contenuto del rapporto arbitrale. Passando alla valutazione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, la stessa è in linea con i criteri e i parametri seguiti da quest'Organo Giudicante. P.Q.M. la C.D.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. Montagnano 1966; - conferma la sanzione inflitta al sig. Bracciali Fabrizio sino al 12.11.2012; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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