COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 09/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Ulivi Emiliano, Presidente, cui viene contestata la violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. – A.S.D. Atletico Forte dei Marmi a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1) per quanto contestato al Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 09/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Ulivi Emiliano, Presidente, cui viene contestata la violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. - A.S.D. Atletico Forte dei Marmi a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1) per quanto contestato al Presidente. Il G.S. Territoriale di Lucca, acquisita dal Presidente della propria Delegazione l’e-mail ad essa inviata dal tesserato Ulivi Emiliano, Presidente dell’A.S.D. Atletico Forte dei Marmi, ne ha trasmesso copia alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio inquirente, esaminato il contenuto della e-mail, rilevando che le dichiarazioni in essa contenute, lungi dal costituire l’esercizio di un legittimo potere di critica, sono lesive del decoro arbitrale, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. A seguito di rituale convocazione è presente il Signor Emiliano Ulivi, in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. Atletico Forte dei Marmi. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: - al Dirigente, l’inibizione per mesi 2 (due) sulla pena base di mesi 3 (Tre); - alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base determinata in € 200,00 (duecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra indicate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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