COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 10/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Venturini Marco, Presidente della S.S. DARL S. Frediano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.; – Cintolo Gabriele, calciatore tesserato per la medesima Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – S.S. DARL S. Frediano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 10/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Venturini Marco, Presidente della S.S. DARL S. Frediano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.; - Cintolo Gabriele, calciatore tesserato per la medesima Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - S.S. DARL S. Frediano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale acquisita la notizia, apparsa sul quotidiano “La Nazione”, cronaca di Firenze, di quanto accaduto in occasione della gara disputata tra le squadre S.S. DARL San Frediano e Porta Romana A.S.D. C.S. in data 29 gennaio 2012 e valida per il Campionato regionale di Promozione, ha disposto il presente deferimento. Questi i fatti accertati dall’Ufficio inquirente. Nel corso dell’intervallo della gara sopra citata il Presidente della S.S. D.A.R.L. San Frediano, Marco Venturini, venuto a diverbio con il calciatore Gabriele Cintolo, tesserato per la medesima Società, lo colpiva al volto usando contestualmente nei suoi confronti un linguaggio offensivo. Il calciatore Gabriele Cintolo, a sua volta, usava nei confronti del Presidente Venturini espressioni offensive. Rilevata in tali comportamenti la violazione dell’art. 1 del C.G.S., sia da parte del Presidente che da parte del calciatore, la Procura procedeva al loro deferimento estendendolo anche alla Società S.S. DARL San Frediano per effetto di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Effettuate le rituali convocazioni risultano qui presenti i deferiti: - Venturini Marco, assistito dall’ Avvocato Matteo Corri - Cintolo Gabriele, assistito dall’Avvocato Michele Cataldo. L’Avvocato Marco Stefanini rappresenta la Procura Federale. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini chiede confermarsi il deferimento stante l’esito delle dichiarazioni rese all’Ufficio da parte di persone, anche non tesserate per la F.I.G.C., presenti al fatto. Richiama a tal fine, con l’ovvia esclusione delle contrapposte dichiarazioni dei deferiti, le testimonianze acquisite dall’Ufficio in sede istruttoria da persone non tesserate le quali, non avendo i dichiaranti alcun diretto interesse nella questione, sono di assoluta rilevanza probatoria. Afferma che la maggior responsabilità ricade sul Presidente Venturini che ha colpito con uno schiaffo al volto il calciatore Gabriele Cintolo, tesserato per la propria Società. Quest’ultimo gli aveva rivolto una frase priva di connotati offensivi e comunque il suo comportamento, comunque sanzionabile, è stato caratterizzato da una minore violenza. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Signor Marco Venturini, l’inibizione per mesi 8 (otto); - al calciatore Gabriele Cintolo la squalifica per 3 (tre) giornate di gara. Al momento di quantificare la sanzione a carico della Società, dopo essere stato informato dal Presidente del Collegio che essa è stata esclusa dal Campionato di categoria per non avere compiuto, nei termini previsti, gli adempimenti necessari alla reiscrizione (C.U. n. 7 della corrente stagione) ed è stata dichiarata inattiva, con conseguente svincolo di tutti i calciatori (C.U. n. 8/2012), chiede la irrogazione dell’ammenda per € 600,00 (seicento). L’Avvocato Corri, intervenendo per conto del Venturini, dopo aver espresso meraviglia sia per il deferimento che, e ancor più, per la sanzione, ritiene che il proprio assistito debba essere rilevato indenne da ogni addebito. Evidenziando la gravità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del Presidente della Società di appartenenza rileva essere stato il Cintolo a colpire il Dirigente procurandogli le conseguenze di cui al referto ospedaliero prodotto, documento della cui assoluta oggettività non è possibile dubitare. Considera del tutto inattendibili le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale da persone presenti ai fatti sia perchè una di esse ha dichiarato di non aver visto direttamente alcunché, sia perché gli altri non possono essere in alcun modo imparziali per le relazioni personali con i calciatori. Rileva infine che nulla in proposito può esser addebitato al Venturini stante che, dal certificato depositato dal calciatore, non risulta che questi abbia conseguito alcun danno. Contesta la Procura Federale per aver citato, quale ulteriore prova dell’accaduto, la deposizione del Pagliai, affermando che il teste riferisce che il figlio del Venturini ha dichiarato semplicemente che il padre avrebbe potuto evitare il degenerare del diverbio, senza con ciò affermare che sia stata commessa alcuna violenza. Sotto il profilo personale denuncia la grande passione del Venturini per il calcio precisando che egli tuttora partecipa, con il figlio, a gare di Calcio a 5. Conclude chiedendo, in tesi, il proscioglimento del proprio assistito, in ipotesi l’applicazione di una sanzione minima. Per conto del calciatore Cintolo interviene l’Avvocato Cataldo il quale, rifacendosi ai dati emersi dall’istruttoria, afferma che il proprio assistito non ha aggredito il Venturini, cosa della quale non esiste in atti alcuna prova, e che è stato semmai il Presidente della Società a colpirlo. Esaurita la fase dibattimentale il Collegio, in sede di decisione, osserva che il deferimento è fondato. Infatti la contestazione mossa dalla Procura Federale è l’essere entrambi i soggetti deferiti venuti meno ai doveri previsti dal C.G.S. in tema di comportamento (art. 1). Dalla ricostruzione compiuta dall’Ufficio inquirente sulla base di dichiarazioni rese da tesserati, e non, presenti ai fatti, si evidenzia che ad un primo scambio di battute, avvenuta tra il Venturini ed il Cintolo nell’intervallo della gara citata in premessa, è seguita una vera e propria colluttazione a seguito della quale entrambi hanno riportato danni, sia pure di diversa sostanziale entità, come attestato dai referti ospedalieri depositati in sede di istruttoria. E’ quindi indubbio che sia stata violato da entrambi, come dedotto dalla Procura Federale, il disposto di cui all’art. 1 del C.G.S., il che determina l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del Codice medesimo. Comprovata, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria, la sussistenza del fatto ed accertate le modalità con le quali esso si è verificato, il Collegio ritiene che nel determinare la sanzione dovrà tenersi conto del diverso comportamento tenuto dai due tesserati e del diverso ruolo rivestito. I testi presenti all’accadimento - avvenuto all’interno del bar del campo sportivo della società SS DARL San Frediano nell’intervallo della gara - non possono che essere tifosi di una delle due squadre e/o parenti di tesserati per cui le loro testimonianze devono essere esaminate “cum grano salis”. A tal fine la CD assume quanto segue. E’ indubbiamente certo che un contatto fisico, oltre che verbale, è avvenuto essendo sufficiente, per ciò stesso, la refertazione medica depositata da entrambi i tesserati. Altrettanto certo è il fatto che iniziatore dell’azione è stato il Venturini il quale ha dichiarato, la difesa lo ha in questa sede confermato, di aver dato un “buffetto” al calciatore dopo che questi gli aveva rivolto una frase che la CD ritiene del tutto priva di carattere offensivo. La circostanza è avallata dalla dichiarazione resa dal teste Montuschi e confermata dal Chiarelli, che affermano di aver visto il Venturini colpire “con un ceffone” il Cintolo, situazione ben diversa da quanto indicato dal deferito. Per converso nessuno dei testi riferisce di aver visto il Cintolo colpire il Venturini il quale, d’altra parte, deposita referto ospedaliero con diagnosi di frattura di ossa nasali per la quale, osserva marginalmente il Collegio, nessun teste indica essersi verificata, nell’immediatezza del fatto, alcuna conseguenza visibile. La posizione del Venturini è di conseguenza ben più grave di quella del Cintolo sia per essere stato egli l’iniziatore dell’azione, come concordemente dichiarato dai presenti (Regoli, Montuschi, Chiarelli), sia per essere egli il Presidente della Società al quale, istituzionalmente, si chiedono comportamenti sia nell’ambito sportivo che nel normale modo di vivere civile assolutamente irreprensibili e comunque tali da essere di esempio per i propri tesserati. Al calciatore Cintolo deve a sua volta addebitarsi la reazione posta in essere con l’uso di frasi offensive e di essere venuto a diverbio con il Presidente non risultando con certezza dagli atti che egli lo abbia effettivamente colpito P.Q.M. in accoglimento del deferimento : - al Sig. Marco Venturini, infligge la sanzione della sospensione da ogni attività nell’ambito federale per la durata di mesi quattro a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, se attualmente tesserato. Ove non risulti ad oggi tesserato per la F.I.G.C. la sanzione avrà efficacia dalla data del nuovo tesseramento. - al calciatore Gabriele Cintolo la squalifica per un mese. Dichiara non doversi procedere nei confronti della S.S. DARL San Frediano perché società inattiva.
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