COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 09 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della U.S. Pomarance, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al calciatore Nannini Davide per sei gare e all’allenatore Bassanello Edoardo fino al 12/12/2012 nonché avverso l’ammenda di Euro 140,00 (C.U. n. 20 del 27/09/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 25.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
09 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della U.S. Pomarance, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al calciatore Nannini Davide per sei gare e all'allenatore Bassanello Edoardo fino al 12/12/2012 nonché avverso l'ammenda di Euro 140,00 (C.U. n. 20 del 27/09/2012).
La Società Pomarance, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 23 settembre 2012, contro la Società Monteverdi 2006.
Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:
ammenda alla soc. Pomarance Pomarance DI Euro 140,00
“Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..”
squalifica di Nannini Davide per sei gare.
“Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese minacciando l'arbitro. Uscendo dal campo offendeva gli Organi Federali e il D.G. profferendo, nel contempo, frase blasfema.”
squalifica di Bassanello Edoardo fino al 12/12/2012.
“Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese e bestemmiava. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso.”
La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che l'allenatore, Sig Bassanello Edoardo al momento dell'allontanamento dal campo non avrebbe profferito nessuna frase ingiuriosa nei confronti del D.G. come erroneamente riportato dal supplemento di rapporto.
La medesima contesta aspramente il contenuto dell'atto arbitrale affermando che l'allenatore avrebbe semplicemente detto “Domani mattina faccio il fax di reclamo alla federazione contro il suo atteggiamento irriverente e arrogante nei confronti miei e dei calciatori”.
Il D.G. infatti, ad avviso della reclamante si sarebbe rivolto in modo “nettamente inappropriato” nei confronti del capitano Sig. Ricotti Leonardo.
Anche per quanto concerne la posizione del calciatore Nannini Davide contesta i fatti; il medesimo alla notifica dell'espulsione avrebbe semplicemente appoggiato la mano sulla spalla dell'arbitro chiedendo chiarimenti sul provvedimento disciplinare per allontanarsi, successivamente, senza proferire le frasi contestate.
A fine partita il Sig. Nannini Davide avrebbe solo richiesto ulteriori spiegazioni sull'espulsione mentre, colpevolmente, l'arbitro avrebbe trascritto frasi e comportamenti assolutamente incompatibili con quanto effettivamente avvenuto in campo.
Afferma poi che il D.G. non avrebbe potuto assolutamente riconoscere i tifosi che avrebbero creato disordini e che una serie innumerevole di testimoni potrebbero confermare quanto dedotto nel reclamo chiedendo una rivalutazione delle sanzioni irrogate.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Occorre preliminarmente precisare che, con riferimento alle richieste di ammissione a prova testimoniale questa C.D.T. non può accoglierle poichè le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all'ammissione di ulteriori elementi all'interno del procedimento sportivo; tali istanze istruttorie, avanzate nel reclamo, devono essere dichiarate inammissibili.
Le Carte federali, conferiscono invece fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.
La C.D.T. riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dall'Unione Sportiva Pomarance; il medesimo però, nella risposta, non sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto.
Iterando le censure mosse nei confronti dell'allenatore Bassanello Edoardo il D.G. attesta di essersi limitato “...a descrivere I fatti cosi come accaduti nella loro esatta e reale portata.” e di non essersi mai rivolto a nessuno in maniera inappropriata.
Conferma ancora la condotta illecita perpetrata dal Sig. Nannini negando che il medesimo avesse mai chiesto chiarimenti sul provvedimento disciplinare dell'espulsione.
Dettaglia invece le frasi ingiuriose rivolte anche contro gli organi federali e segnala ancora di essersi attenuto a quanto effettivamente accaduto. Sottolinea infine di aver notato, dopo l'espulsione dell'allenatore del Pomarance, un gruppo di circa dieci sostenitori del Pomarance, riunito in maniera compatta in una parte della tribuna che, urlando, lo avrebbero insultato e minacciato.
Quanto alla identificazione dei medesimi precisa infine che tali espressioni offensive ed intimidatorie sarebbero diventate (con una singolare coincidenza cronologica) sempre più insistenti ogni qual volta veniva segnalato un provvedimento tecnico a favore del Monteverdi 2006 o quando venivano notificati provvedimenti disciplinari nel confronti dì tesserati del Pomarance.
Le sanzioni inflitte dal G.S., contenute nei minimi limiti edittali anche in considerazione delle aggravanti contestate, della durata dei comportamenti illeciti, dell'iterazione delle condotte illegittime con contenuti assolutamente incompatibili con i dettati normativi inseriti nella carte federali, appaiono dunque corrette ed adeguate.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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