COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MONTECASTELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – GRIFO CANNARA DISPUTATA A MONTECASTELLI IL 14.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 038 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 400,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MONTECASTELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – GRIFO CANNARA DISPUTATA A MONTECASTELLI IL 14.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 038 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 400,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S.D. Montecastelli, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione dell’arbitro e quella del Presidente della società reclamante hanno evidenziato che effettivamente l’arbitro di gara è stato fatto oggetto di frasi offensive e minacciose da parte di alcuni sostenitore della società Montecastelli. In ordine invece alla circostanza del tentativo di scavalcamento della rete di recinzione da parte di alcuni sostenitori della società Montecastrilli va evidenziato che la circostanza non appare provata e comunque non particolarmente grave, essendo stato peraltro comprovato il comportamento fattivo e collaborativo sempre della società ospitante che ha trattenuto i due sostenitori. P.Q.M. In accoglimento parziale del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda nella misura di €.200,00. Dichiara restituirsi la tassa reclamo.
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