COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – S.SABINA DISPUTATA A MAGIONE IL 07.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TRABALZA GIANNI FINO AL DI’ 08/12/2012;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – S.SABINA DISPUTATA A MAGIONE IL 07.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TRABALZA GIANNI FINO AL DI’ 08/12/2012; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Magione Calcio, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti emerge che il Sig. Trabalza Gianni è entrato in campo, a gioco fermo, senza l’autorizzazione dell’arbitro. Quando quest’ultimo lo ha invitato ad allontanarsi, il sig. Trabalza ha spiegato che il suo ingresso in campo era finalizzato ad impedire che un calciatore della propria squadra si dirigesse nella parte del campo ove si era accesa una discussione. Il ritardo nel lasciare il campo si è protratto per cinque minuti, lasso di tempo nel quale l’arbitro ha sospeso la gara; dopo di che il sig. Trabalza si è allontanato e la gara è ripresa regolarmente. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che, non avendo l’allenatore tenuto comportamento violento o offensivo nei confronti del direttore di gara, la squalifica possa essere ridotta fino al 24 novembre 2012. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Gianni Trabalza fino al 24 novembre 2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it