F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GASBARRONI ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) – NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell’8.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GASBARRONI ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell’8.6.2012) Con ricorso in data 27.7.2012, il calciatore, sig. Andrea Gasbarroni, ha impugnato la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 291/CGF del giorno 8.6.2012, al momento di proposizione del ricorso nota nel solo dispositivo ma non nelle motivazioni non ancora depositate, chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S., la revocazione o la revisione di detta decisione, con conseguente parziale annullamento della sanzione pecuniaria irrogata. Adduce il ricorrente a fondamento dell’istanza di revocazione o di revisione della impugnata decisione, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno respinto il ricorso del sig. Gasbarroni avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che aveva ritenuto sussistenti gli illeciti disciplinari al medesimo ascritti dalla Procura Federale, in concorso con l’agente di calciatori Giacomelli, sanzionandolo con un’ammenda di € 15.000,00, che detta decisione si porrebbe in contrasto con i giudicati di cui alle decisioni, sempre delle Sezioni unite di questa Corte, pubblicate sui Com. Uff. n. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013. Più in particolare, ad avviso del ricorrente, sussisterebbe nel caso di specie il presupposto richiesto dall’art. 39 C.G.S. per dare corso alla revisione invocata, attesa l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione qui impugnata, in relazione al capo di accusa relativo al conflitto di interessi rilevato con riferimento al contratto stipulato in data 1.7.2006 con la società Parma F.C. S.p.A. e per il quale le Sezioni Unite della C.G.F. hanno ritenuto sussistente e sanzionabile l’illecito disciplinare contestato ai sensi del regolamento agenti di calciatori del 2001, con quelli delle citate altre decisioni irrevocabili del medesimo organo giudicante, nelle quali l’esistenza di un confitto di interessi sanzionabile come illecito disciplinare ai sensi del citato Regolamento Agenti del 2001 è stata invece espressamente esclusa. Il ricorso è inammissibile. L’art. 39 C.G.S., ai sensi e per gli effetti del quale il ricorso del sig. Gasbarroni è stato introdotto, prevede e disciplina la revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni passate in giudicato, il cui indefettibile presupposto è rappresentato, per quanto qui rileva, dalla inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile. Tale presupposto deve essere correttamente individuato, tuttavia, nella (sola) oggettiva incompatibilità dei fatti fondanti le decisioni e non già, come è nel caso di specie, nella asserita contraddittorietà logica delle valutazioni giuridiche espresse con riferimento a detti fatti da decisioni irrevocabili. In altri e sintetici termini, l’inconciliabilità che rileva ai sensi dell’art. 39 C.G.S. è la incompatibilità tra i soli fatti posti a fondamento di una decisione irrevocabile e i fatti di altra decisione irrevocabile e non anche tra le valutazioni giuridiche di dette decisioni. Alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, deve escludersi che tra i fatti fondanti la decisione impugnata dinanzi a questa Corte e quelli oggetto delle decisioni SS.UU. della C.G.F. pubblicate sui Com. Uff. nn. 305/CGF – Stagione Sportiva 2011/2012 e n. 006/CGF – Stagione Sportiva 2012/2013 siano ravvisabili profili di oggettiva inconciliabilità, atteso che, a ben vedere, ciò di cui il sig. Gasbarroni si duole è invero un presunto contrasto tra le valutazioni giuridiche operate da dette decisioni. Il fatto che, peraltro, il ricorrente abbia introdotto il ricorso in esame avverso il solo dispositivo noto della decisione impugnata, preclude a questa Corte ogni ulteriore sindacato giurisdizionale, ciò che si risolve in un’ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Gasbarroni Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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