F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELLA CALCIATRICE RANCATI ERIKA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOC. A.S.D. ATLETICO MILANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 31.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 19 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELLA CALCIATRICE RANCATI ERIKA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOC. A.S.D. ATLETICO MILANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 31.8.2012) La calciatrice Erika Rancati richiedeva ed otteneva lo svincolo del rapporto che la legava alla A.S.D. Atletico Milano, per asserita inattività. La stessa però non radicava ritualmente il contraddittorio per cui, la A.S.D. Atletico Milano, avuta notizia del provvedimento di svincolo, proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti, che veniva accolto nella riunione del 31.7.2012. Avverso il detto provvedimento, la calciatrice propone formale reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, che al riguardo osserva quanto di seguito. Il reclamo proposto è infondato e va pertanto rigettato. Devesi preliminarmente osservare che non può essere esaminata l’argomentazione relativa al certificato medico, perché la stessa non ha costituito oggetto della trattazione di primo grado, mentre nel grado di appello, giusta il disposto dell’art. 37 comma 3 C.G.S., sono inammissibili le domande nuove. La richiesta di svincolo quindi, deve essere esaminata limitatamente all’asserita inattività della calciatrice e non può essere estesa alla mancata richiesta della certificazione di idoneità fisica. Soffermandoci quindi sull’unica motivazione posta a fondamento della richiesta di svincolo, la stessa devesi ritenere del tutto infondata. La A.S.D. Atletico Milano ha infatti fornito innanzi all’Ufficio Tesseramenti ampia prova documentale d’aver impiegato la calciatrice, quale titolare, in sette distinte gare, per cui, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, non può trovare ingresso la fattispecie di cui all’art. 109 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Rancati Erika. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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