F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHESSA MARIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO/SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHESSA MARIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO/SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
Il Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Chessa Mario “per avere a gioco non in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una testata al volto” nella gara tra la ricorrente e lo Sport Club St. Georgen del 2.9.2012. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che il comportamento del calciatore non integra la condotta violenta prevista dal C.G.S. con la conseguenza della sanzione di tre giornate di squalifica e che comunque è fatta salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Nel caso di specie il calciatore sarebbe stato provocato dall’avversario e ciò costituirebbe circostanza attenuante; inoltre l’avversario colpito non avrebbe riportato alcun danno fisico. Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza. Infatti, non v’è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell’evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. B) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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