F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. LICATA 1931 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/LICATA 1931 DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S.D. LICATA 1931 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/LICATA 1931 DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Agropoli/A.S.D. Licata disputato in data 9.9.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Montella Vincenzo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per” avere, nel mentre protestava nei confronti dell’arbitro, poggiato le mani sul petto dell’Ufficiale di gara”. Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S.D. Licata, la quale lamenta l’eccessività della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che il proprio tesserato non ha posto in essere alcun atto violento nei confronti del Direttore di gara. A sostegno di tale tesi difensiva la società reclamante adduceva che il Montella, essendo stato spinto da dietro, inciampando toccava involontariamente l’avambraccio dell’Arbitro e chiedeva, pertanto, l’applicazione di una sanzione più equa. La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, di
conseguenza, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Infatti le motivazioni poste a base del reclamo sono chiaramente smentite dal contenuto del referto arbitrale che, in modo chiaro ed inequivocabile, evidenzia che il comportamento posto in essere dal Montella non è stato determinato da un movimento scoordinato ascrivibile ad una fortuita perdita di equilibrio quanto dalla volontà, dello stesso, di porre in essere l’azione illecita contestata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata 1931 di Licata (Agrigento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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