F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA CIRO SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/SALERNITANA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 31 Ottobre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA CIRO SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/SALERNITANA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012) Con atto, spedito in data 10.10.2012, la società U.S. Salernitana 1919 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012) con la quale, a seguito della gara Vigor Lamezia/U.S. Salernitana 1919, disputatasi in data 7.10.2012, era stata irrogata la squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Ginestra Ciro. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 10.10.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Salernittana 1919 faceva pervenire, in data 16.10.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con riferimento alla responsabilità del calciatore, Ginestra Ciro, si osserva come, nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei rapporti dell’Assistente Arbitrale e del Commissario di campo che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, tenuta dal calciatore, Ginestra Ciro, nei confronti di un calciatore avversario. Quanto, poi, al presunto comportamento provocatorio, tenuto dal calciatore della Vigor Lamezia, Giuffrida Giovanni, si osserva come l‘estrema gravità della condotta, inequivocabilmente violenta, tradottasi nel grave gesto lesivo percepito dall’Assistente Arbitrale e dal Commissario di campo, comporta che, nel bilanciamento delle possibili circostanze attenuanti ed aggravanti, le prime non possano avere comunque il sopravvento. Vale la pena, infine, di aggiungere che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile esclusivamente di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l‘episodio in questione possa essere fatto rientrare tra questi ultimi, se solo si tiene presente che colpire, con una testata, il volto di una persona è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi se solo il colpo avesse attinto, anche senza intenzionalità da parte dell‘agente, una parte ancora più delicata del viso quale, per esempio, un occhio. Per questi motivo la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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