CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 ottobre 2012 promosso da: Sig. Antonio Rebesco / Cosenza Calcio 1914 Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 ottobre 2012 promosso da: Sig. Antonio Rebesco / Cosenza Calcio 1914 Srl IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 11 ottobre 2012 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0945 del 13 aprile 2011) promosso da: Sig. Antonio Rebesco, nato a Matera l’11 gennaio 1967, c.f. RBSNTN67A11F052X, residente alla via S. Pietro Caveoso n. 87, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Mandarano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Porta Pinciana, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Lucio Di Cesare, attore contro Cosenza Calcio 1914 Srl, (P. IVA 01960520789) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Cosenza Viale Magna Grecia, convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO L’attore ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 23 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, in vigore al momento del conferimento del mandato, pubblicato in Roma il 4 gennaio 2007, su Com. Uff. del F.I.G.C. n. 50 dell’anno 2006/2007 per le controversie regolate dall’art. 10 del citato regolamento e processualmente dall’art. 9 e segg. del “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale per lo sport e la disciplina degli arbitri” pubblicato il 7 gennaio 2009 ed in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche (prot. n. 0945 del 13 aprile 2011). La parte attrice nel citato ricorso ha evidenziato: - che in data 18 luglio 2009 sottoscriveva con la Cosenza Calcio 1914 Srl contratto di “mandato in via esclusiva … affinché lo stesso cur(asse) con i suoi interessi, prestando opera di assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati, relativamente al tesseramento o alla cessione di contratto …” del calciatore Musca Emanuele per le stagioni sportive 2009/2010 – 2010/2011; - che la predetta società riconosceva al Sig. Rebesco Antonio per l’attività svolta la somma forfetaria di 13.000,00 euro, da corrispondersi quanto a 4.000,00 euro, entro e non oltre il 30 dicembre 2009, quanto a 4.500,00 euro entro e non oltre il 30 dicembre 2010 e quanto a 4.500,00 euro, a saldo, entro e non oltre il 30 dicembre 2011; - che la predetta società non ha provveduto a corrispondere la somma di 4.500, 00 euro dovuta all’agente alla scadenza del 30 dicembre 2010, disattendendo gli obblighi contrattuali con lo stesso assunti, nonostante la formale messa in mora del 2 febbraio 2011, - che non è stata fornita alcuna risposta alla lettera di diffida e messa in mora inviata per la somma di 4.500,00 euro, corrispondente alla seconda rata, e che non risultano adempiuti gli obblighi relativi alla stagione sportiva 2010/2011; - che dalla documentazione allegata si evince che il mandato risulta regolarmente sottoscritto dalle parti; - che all’art. 2 del contratto di mandato era stabilito un compenso per l’attività pari ad una somma forfetaria di 13.000,00 euro, da corrispondersi in tre rate alle scadenze sopra indicate; - che la Cosenza Calcio 1914 Srl ha corrisposto esclusivamente l’importo di 4.000,00 euro, corrispondente alla prima rata con scadenza in data 30 dicembre 2009; - che non risultano pagate la seconda rata, con scadenza 30 dicembre 2010, e la rata a saldo, con scadenza 30 dicembre 2011; - che non ha avuto esito la diffida ad adempiere del 2 febbraio 2011 e che pertanto la Cosenza Calcio 1914 Srl è tuttora debitrice di euro 9.000,00 più IVA. Alla luce di quanto sopra il signor Antonio Rebesco, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di condannare la Cosenza Calcio 1914 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al signor Antonio Rebesco dell’importo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA ed interessi, dal dì della messa in mora sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento”. All’udienza si è presentato esclusivamente il difensore del signor Antonio Rebesco, avv. Massimiliano Falconi, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Mandarano e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. La domanda principale dell’agente di calciatori, signor AntonioRebesco, è fondata. 2. Egli - e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla Cosenza Calcio 1914 Srl in data 19 luglio 2009, perché procurasse il «tesseramento del calciatore Musca Emanuele» (cfr. «mandato tra società e agente», doc. 1 della parte attrice); ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal contratto e non ha ottenuto alcuna risposta alla diffida ad adempiere del 2 febbraio 2011 (doc. 3 della parte attrice). Consegue da tutto ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente è provato e che, non essendosi costituita la parte convenuta, non è desumibile alcun elemento in senso contrario. 3. In definitiva, quindi non sussistono ragioni di sovvertimento dell’assunto dell’attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla detta costituzione in mora. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella Cosenza Calcio 1914 Srl. 75. Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’ anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 13 aprile 2011 prot. n. 0945, così provvede: - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al pagamento in favore del signor Antonio Rebesco della somma pari a «€ 9.000,00 + IVA», oltre interessi nella misura del tasso legale a far data dal 2 febbraio 2011 e fino al giorno dell’avvenuto pagamento; - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al rimborso a favore del signor Antonio Rebesco delle spese di difesa e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; - condanna la Cosenza Calcio 1914 Srl al rimborso a favore del signor Antonio Rebesco delle spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I; - liquida i diritti degli arbitri nella misura complessiva di € 1.800,00; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 11 ottobre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli F.to Giancarlo Armati F.to Massimo Zaccheo
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