COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°5 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (squalifica del campo di gioco per UNA giornata, ammenda di € 800,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°5 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (squalifica del campo di gioco per UNA giornata, ammenda di € 800,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA seguenti decisioni: cui al Comunicato Ufficiale Le sanzioni irrogate in primo grado e riportate in epigrafe conseguono ad una serie di atti compiuti da sostenitori e dirigenti del Torretta. In particolare, in quanto particolarmente gravi, appaiono meritevoli di approfondita analis ei gli episodi che di seguito si riportano: - l’arbitro veniva aggredito al termine del primo tempo da cinque sostenitori del Torretta che lo spingevano negli spogliatoi e lo colpivano con un pugno, - lo stesso Direttore di gara veniva attinto da sputi a fine gara, - parimenti, durante il secondo tempo, anche un assistente veniva attinto da sputi, - lo speaker dello stadio durante il secondo tempo si serviva dell’impianto audio per pronunciare frasi offensive nei confronti dell’arbitro. La reclamante chiede la revoca delle sanzioni irrogate o in subordine una loro riduzione. In via preliminare la Commissione deve dichiarare, ai sensi dell’art. 45 punto 3 c) del C todice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica del campo di gioco pari ad una giornata di gara che non è impugnabile. Residua pertanto da valutare nel merito la sanzione dell’ammenda. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati, ma la valutazione della congruità dell’ammenda non può prescindere da una complessiva ponderazione del disposto del giudice di primo grado, che tenga cioè conto anche della sanzione della squalifica del campo. in base a tanto si ritiene che l’ammenda debba essere ridotta a € 600,00. P.Q.M. in via preliminare dichiara, ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica del campo di gioco pari ad una giornata di gara che non è impugnabile. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 600,00 e dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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