COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°6 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (squalifica calciatore BARILARO Francesco per QUATTRO giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 30.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°6 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (squalifica calciatore BARILARO Francesco per QUATTRO giornate di gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante si duole della delibera del primo giudice che ha sanzionato con quattro giornate di squalifica il comportamento declarato offensivo e minaccioso del calciatore Barilaro. Il Castrovillari sostiene che il calciatore ha tenuto il comportamento contestato nei confronti di un compagno di squadra e non dell’arbitro per cui sussistono i presupposti per l’annullamento della sanzione, in subordine ne chiede la riduzione adducendo comunque l’eccessiva severità del provvedimento. Ritiene questa Commissione che - pur non ponendosi in dubbio i fatti per come narrati dall’arbitro - la sanzione irrogata al Barilaro vada rimodulata, per ragioni di congruità della pena, riducendola a tre giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce: • la squalifica inflitta al calciatore BARILARO Francesco a TRE giornate effettive ; • dispone, infine, accreditarsi sul conto della società la tassa reclamo.
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