COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 02 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO VESUVIO – GARA ATLETICO VESUVIO / MARI FOOTBALL CLUB DEL 13.10.2012 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 02 Novembre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO VESUVIO – GARA ATLETICO VESUVIO / MARI FOOTBALL CLUB DEL 13.10.2012 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto, la riduzione della squalifica, per tre giornate di gare, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico del calciatore Caso Naturale Vincenzo. Ai fini decisionali, il ricorso non presenta elementi nuovi, né documenti probatori. Inoltre, le motivazioni addotte dalla società ricorrente non possono modificare il giudizio del Giudice Sportivo Territoriale, in quanto il nominato calciatore Caso Naturale Vincenzo ha avuto un comportamento obiettivamente molto negativo nei confronti di un calciatore avversario, così come riportato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Per quel che riguarda, poi, la quantificazione della sanzione, la squalifica inflitta al calciatore Caso Naturale Vincenzo appare equa e congrua. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Atletico Vesuvio.
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