COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO Avverso squalifica al 18.12.2012 all. LASAGNI ANGELO e ammenda di € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2012 gara RONCOFREDDO – S.MAURO PASCOLI del 13.10.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO
Avverso squalifica al 18.12.2012 all. LASAGNI ANGELO e ammenda di € 150 per intemperanze
sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2012
gara RONCOFREDDO – S.MAURO PASCOLI del 13.10.2012
L’A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in
evidenza che : 1) “non si è mai sentito che un allenatore, per una bestemmia in campo, non rivolta all’arbitro, arrivi a
prendere una squalifica di due mesi, quando nel mondo del calcio vengono date meno giornate di squalifica per fatti molto
più gravi”; 2) non si capacita come possano essere attribuiti insulti con certezza insulti all’arbitro da parte dei sostenitori
del SAN MAURO PASCOLI e non degli avversari, anche perché non avevano motivo di protestare dal momento che
stavano vincendo la gara ed erano ospiti del Roncofreddo, che aveva molto più tifosi.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era
stata invitata, a mezzo filo ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che
: 1) l’all. LASAGNI, dopo ripetuti richiami, è stato allontanato dal terreno di gioco per una espressione blasfema. Nel
lasciare, assai lentamente, il terreno di gioco offendeva l’arbitro e, successivamente, appostatosi, fuori dal campo, dietro
la panchina, reiterava le offese; 2) di avere identificato per sostenitori dell’A.S.D. SAN MAURO PASOLI CALCIO le
persone che, per tutta la durata della gara gli indirizzavano frasi offensive e scurrili ogniqualvolta assumeva provvedimenti
a carico di detta compagine, aggiungendo anche che a fine gara alle offese si univano , dallo stesso gruppo, frasi
gravemente minacciose;
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 18.12.2012 dell’all. LASAGNI ANGELO
e l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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