COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL AZZURRA Avverso squalifica all’ 8.11.2012 all. RICCIO SALVATORE delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2012 gara ATLETICO BORGO – REAL AZZURRA dell’8.10.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL AZZURRA
Avverso squalifica all’ 8.11.2012 all. RICCIO SALVATORE
delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2012
gara ATLETICO BORGO – REAL AZZURRA dell’8.10.2012
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai
sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso
dell’A.S.D. REAL AZZURRA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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