COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SSARLD SAN BASILIO PALESTRINA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALESGS 23 DEL 4-10-2012 IN MERITO ALLA GARA SAN BASILIO PALESTRINA – VIVACE GROTTAFERRATA DEL 16-9-12. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI ECCELLENZA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SSARLD SAN BASILIO PALESTRINA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL
COMUNICATO UFFICIALESGS 23 DEL 4-10-2012 IN MERITO ALLA GARA SAN BASILIO
PALESTRINA – VIVACE GROTTAFERRATA DEL 16-9-12. CAMPIONATO ALLIEVI
REGIONALI ECCELLENZA.
Il Giudice Sportivo competente, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vivace
Grottaferrata, infliggeva alla societa San Basilio Palestrina la punizione sportiva della perdita della
gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 150,00, inibiva inoltre il dirigente Galletti
Massimo del San Basilio Palestrina sino al 19-10-2012 e squalificava per una ulteriore giornata di
gara il calciatore Cicalissi Stefano. La decisione scaturiva dalla posizione irregolare del Cicalissi
che, benché squalificato per una gara per recidività in ammonizione, con decisione pubblicata sul
comunicato ufficiale 108 del 24-5-2012, non aveva scontato la squalifica nella prima gara utile
della stagione successiva, appunto quella in contestazione.
Avverso tale decisione propone reclamo il San Basilio Palestrina e resiste la Vivace Grottaferrata
con controdeduzioni al gravame proposto. Con unico motivo, il San Basilio Palestrina deduce
l’ingiustizia della decisione impugnata, in quanto il reclamo di primo grado sarebbe stato
inammissibile per violazione dell’articolo 33 comma 5 del CGS in quanto non le sarebbe stata
inviata la copia, per lettera raccomandata o mezzo equipollente. La società Vivace Grottaferrata
contesta invece l’assunto della controparte ed afferma di aver inviato la copia del ricorso
all’indirizzo che all’epoca risultava dal sito della società e dalla distinta di gara e cioè presso il
campo “Antonio Sbardella” Via Pedemontana Stella 223/C 00039 Palestrina RM – Sede Sportiva
A.S.D. San Basilio Palestrina.
Nelle riunione fissata per la discussione del ricorso compariva il rappresentante della società San
Basilio Palestrina che ribadiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso e che la sede della
società era quella indicata nel ricorso e cioè Via Casale di San Basilio 292 Roma.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei limiti indicati. La Commissione ha svolto una breve
istruttoria documentale acquisendo dalla segreteria del Comitato Regionale Lazio i dati relativi alla
sede sociale ed all’indirizzo per la corrispondenza della società reclamante che, effettivamente, ha
dichiarato sia come sede sociale che come indirizzo per la corrispondenza quello di Roma Via del
Casale di San Basilio 292. Inoltre, per ulteriore scrupolo, ha acquisito dal sito delle Poste Italiane le
notizie riguardanti la raccomandata n. 14557914038-8 spedita dalla Vivace Grottaferrata il 20-9-
2012 e contenente il reclamo; raccomandata che non risulta essere stata recapitata e sarebbe
ancora in giacenza presso l’Ufficio Postale di Palestrina. Né d’altronde la società Vivace
Grottaferrata ha prodotto la ricevuta della raccomandata contenente l’attestazione di recapito;
inoltre la stessa società ha affermato di aver ricavato l’indirizzo della società San Basilio Palestrina
dal sito internet, e dalla distinta di gara della stessa società. Orbene, giova ribadire che l’unico
indirizzo per la corrispondenza valido è quello comunicato dalla società all’atto dell’iscrizione,
ovvero modificato con successive formali comunicazioni; dato che le società consorelle possono
ricavare immediatamente e facilmente consultando appunto gli uffici del Comitato di appartenenza
ovvero acquisendo le notizie dalle pubblicazioni ufficiali. Non vi è quindi dubbio che la
raccomandata sia stata malamente indirizzata ad un recapito che non corrisponde a quello
comunicato dalla Società San Basilio Palestrina, né si è potuto dimostrare che, comunque, la
raccomandata sia stata recapitata alla società; prova che avrebbe dovuto fornire la società Vivace
Grottaferrata. Il reclamo va quindi accolto in quanto, effettivamente, il reclamo di primo grado era
inammissibile per violazione del disposto dell’articolo 46 comma 1 CGS e degli articoli 33 n. 5 e 38
n. 7 CGS e, conseguentemente, la decisione del primo Giudice va annullata, ai sensi del disposto
dell’articolo 36 n. 4 CGS. Ciò non di meno, avendo la Commissione rilevato la partecipazione del
calciatore Cicalissi Stefano (San Basilio Palestrina) alla gara in questione, rimette gli atti del
procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. per il seguito di competenza.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
DI accogliere il reclamo e di annullare la decisione impugnata.
Ripristina il risultato conseguito sul campo:
San BASILIO PALESTRINA 3 VIVACE GROTTAFERRATA 1
Rimette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per il seguito di competenza, secondo quanto
specificato in parte motiva.
La tassa reclamo va restituita.
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