COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MATTIA TABANELLI (TESS. CALCIO SABAUDIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 18.10.2012 (Gara: CALCIO SABAUDIA – AURORA VODICE del 14.10.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE MATTIA TABANELLI (TESS. CALCIO SABAUDIA) AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 18.10.2012
(Gara: CALCIO SABAUDIA – AURORA VODICE del 14.10.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la ricorrente, regolarmente convocata non si è presentata, a causa di improvvisi inderogabili
impegni, ma ribadiva la richiesta di accoglimento del reclamo presentato;
ritenuto che le considerazioni addotte dal reclamante, a sostegno della invocata riduzione della
sanzione, possano ritenersi parzialmente assumibili, tenuto conto che per casi analoghi a quello
prospettato dal ricorrente, la sanzione stabilita da questa Commissione Disciplinare è di entità
leggermente inferiore a quella riportata sul Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.
Tutto ciò premesso e rilevato, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica a carico del calciatore TABANELLI
MATTIA da 6 a 5 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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