COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società USD MARIANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Categoria Gir. B Gara del 21-10-2012 tra Luciano Manara / Mariano calcio C.U. n. 24 del CRL datato25-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società USD MARIANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Categoria Gir. B Gara del 21-10-2012 tra Luciano Manara / Mariano calcio C.U. n. 24 del CRL datato25-10-2012 La società USD MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore Matteo PECCINI per cinque gare, per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro, e l'assistente Salvatore SUCCU fino al 30.01.2013, per atteggiamento ingiurioso e gravemente minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, sostenendo che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che quanto al comportamento tenuto dall'assistente Salvatore SUCCU, l'arbitro afferma chiaramente che lo stesso tentava di colpire con la bandierina un giocatore della squadra ospitante, senza però riuscirvi e rivolgeva al direttore di gara frasi offensive. Considerata la gravità del comportamento tenuto dall'assistente, si deve ritenere congrua la squalifica comminata al calciatore dal GS che merita pertanto di essere confermata. Con riferimento invece al comportamento tenuto dal giocatore Matteo PECCINI, dal rapporto arbitrale emerge che tale calciatore ha rivolto all'arbitro ripetute espressioni gravemente offensive dell'onore e del decoro dello stesso, minacciandolo. La Commissione, sia pur valutando la gravità del comportamento tenuto dal giocatore, alla luce dei criteri abitualmente adottati, ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata dal GS Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. In parziale accoglimento del reclamo presentato RIDUCE la squalifica comminata al giocatore Matteo PECCINI a tre giornate e conferma il resto Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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