COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASC RONDINELLE Camp. Giovanissimi Prov. Girone C Gara del 6-10-2012 tra A.S.C. Rondinelle / Ciliverghe Mazzano C.U. n. 14 della Delegazione di Brescia datato 18-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASC RONDINELLE Camp. Giovanissimi Prov. Girone C Gara del 6-10-2012 tra A.S.C. Rondinelle / Ciliverghe Mazzano C.U. n. 14 della Delegazione di Brescia datato 18-10-2012 La Società ASC RONDINELLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3 nonché un punto di penalità in classifica, lamentando che la mancanza della tessera federali dei dirigenti sarebbe da addebitare ad un errore della Delegazione Provinciale di Brescia. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e ricevuti i chiarimenti dalla Delegazione Provinciale di Brescia, rileva. L'arbitro nel proprio referto riporta chiaramente che ha ritenuto di non fare entrare nel terreno di gioco i dirigenti della società del Rondinelle, in quanto non in possesso delle tessere federali e che stante l'impossibilità dei dirigenti di accedere al terreno di gioco la società reclamante ha ritenuto di non giocare la partita. In merito si precisa che il tesseramento dei dirigenti della società Rondinelle risulta ratificato in data 06.09.2012, data dalla quale decorre il tesseramento degli stessi ed il loro inserimento nell'organigramma della società, indipendentemente dal giorno della stampa dei cartellini (peraltro non di competenze delle Delegazioni provinciali, bensì ad una società esterna). Di talché i dirigenti tesserati avrebbero potuto entrare nel terreno di gioco anche semplicemente mostrando all'arbitro l'organigramma societario dal quale risulta il loro inserimento e quindi tesseramento. Ciò detto, questa Commissione osserva che indipendentemente da tale circostanza perché una partita possa essere disputata regolarmente non è necessaria ed essenziale la presenza dei dirigenti in campo (si pensi al riguardo che basta la presenza in campo di soli 7 giocatori per poter disputare regolarmente una gara). Il rifiuto pertanto della società Rondinelle di disputare la gara equivale ad una rinuncia da parte della società di giocare la partita e soggiace alle sanzioni previste dell'art. 53 NOIF. La decisione del GS merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto questa C.D.T. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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