COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIPANTI LORENZO SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO DEL 20.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 53 del 24.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIPANTI LORENZO SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO DEL 20.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 53 del 24.10.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RIPANTI Lorenzo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. D. Vismara 2008 chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe minacciato né posto in essere alcuno specifico atto di intimidazione nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato, in un momento di rabbia, a protestare con frasi certamente improprie, allontanandosi poi da solo e senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato i fatti per i quali assunse la decisione di espellere il Ripanti dal campo, escludendo - non avendone peraltro fatta menzione alcuna nel proprio rapporto - ogni altra condotta disciplinarmente rilevante dello stesso calciatore a fine gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato - dalla quale devono essere esclusi i fatti a fine gara erroneamente ascrittigli dal primo Giudice, non risultando gli stessi nel referto arbitrale - vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla Pol. D. Vismara 2008 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RIPANTI Lorenzo a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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