• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GENTILE Samuele, MORETTO
Matteo, SALES Christian (calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la F.C. Atletico Antonelli),
INGOGLIA Davide (Presidente della società F.C. ATLETICO ANTONELLI) e BALLUARDO
Raffaele (Dirigente della società ASD VENARIA REALE) e delle società F.C. ATLETICO
ANTONELLI e ASD VENARIA REALE, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., la Società F.C ATLETICO ANTONELLI per
rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2, e la società VENARIA della violazione di
cui all’art. 4 co 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GENTILE Samuele, MORETTO
Matteo, SALES Christian (calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la F.C. Atletico Antonelli),
INGOGLIA Davide (Presidente della società F.C. ATLETICO ANTONELLI) e BALLUARDO
Raffaele (Dirigente della società ASD VENARIA REALE) e delle società F.C. ATLETICO
ANTONELLI e ASD VENARIA REALE, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., la Società F.C ATLETICO ANTONELLI per
rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2, e la società VENARIA della violazione di
cui all’art. 4 co 2 C.G.S.
Con atto del 25.6.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone
indicate in epigrafe per essere venute meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e
probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in
concorso tra loro, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di limitare il
pagamento del “premio di preparazione” alla società ASD LEINI' per i tre giocatori che gli erano
appartenuti nelle ultime tre stagioni sportive: i tre calciatori, accettando di essere tesserati per
l'ATLETICO ANTONELLI senza disputare una sola gara per poi essere ceduti in prestito al
VENARIA, l'INGOGLIA acconsentendo al loro tesseramento per l'ATLETICO ANTONELLI senza
averne effettivo interesse ed il BALLUARDO, suggerendo al predetto l'acquisizione dei tre ragazzi al
solo fine di cederli in prestito alla propria società per evitare il dispositivo dell'art.96 NOIF. Venivano
altresì deferite la società ATLETICO ANTONELLI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva negli
illeciti addebitati al proprio presidente e tesserati e la società VENARIA a titolo di responsabilità
oggettiva nell'illecito ascritto al proprio dirigente.
La presente indagine trae origine dall'esposto della società ASD LEINI con il quale denunciava
l'aggiramento della normativa in tema di premi di preparazione (art.96 NOIF) da parte del VENARIA
che, con le condotte concertate e sopra descritte, avrebbe evitato di pagare il “premio di
preparazione” dovuto e di gran lunga superiore a quello corrisposto dall'ATLETICO ANTONELLI,
società di categoria inferiore (TERZA) a quella di appartenenza del VENARIA (PROMOZIONE).
Nel corso delle puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale, tutti i fatti contestati ai soggetti
deferiti trovavano conferma
Nella seduta del 19.10.2012, avanti a questa Commissione comparivano l’avv. Mario Carpenteri, in
rappresentanza della Procura Federale, il sig. INGOGLIA Davide, Presidente dell'ATLETICO
ANTONELLI, il sig. BALLUARDOO Raffaele, dirigente del VENARIA, e l'avv. SPAOLONZI in
rappresentanza di quest'ultima.
GENTILE, SALES e MORETTO no comparivano benché ritualmente citati.
Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal
senso.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni uno
di inibizione a carico del sig. INGOGLIA Dvaide, anni uno e mesi sei di inibizione a carico del sig.
BALLUARDO Raffaele, mesi sei di squalifica ciascuno a carico dei giocatori GENTILE Samuele,
SALES Cristian e MORETTO Matteo, € 1.000,00 di ammenda a carico della società VENARIA ed €
1.500,00 di ammenda a carico della società ATLETICO ANTONELLI.
L'INGOGLIA, per se e per l'ATLETICO ANTONELLI, non rilasciava dichiarazioni e gli altri presenti si
rimettevano alle conclusioni del loro difensore.
La difesa non contestava la dinamica dei fatti così come descritta dalla Procura Federale, ma
rilevava l'assenza di violazione dei doveri di correttezza e probità ed altresì la rispondenza delle
condotte contestate alle norme federali (come peraltro nella stessa relazione conclusiva dell'Ufficio
Indagini).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che l’art. 96 N.O.I.F., dopo il primo periodo del comma 2, prevede che: “Qualora, a
seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra
società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere
il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore,
detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società….”
Il dispositivo in questione, introdotto di recente, dimostra come il caso che qui ci occupa sia
espressamente contemplato nelle Carte Federali e, soprattutto, come non siano più (ci sia
consentito dire, finalmente) perseguibili le finalità elusive dell’obbligo di pagamento del premio di
preparazione attraverso l’artifizio del previo tesseramento del giovane per altra società tenuta a
corrispondere somma inferiore.
Peraltro, in base all’art. 96 comma 3 N.O.I.F., in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul
detto premio ovvero in caso di mancato pagamento, la società titolare del diritto ha l’onere di
presentare ricorso alla Commissione Premi di preparazione la quale, oltre a determinarne
l’ammontare, ha il potere-dovere di applicare “a carico della società inadempiente una penale, fino
alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.”
Come risulta ampiamente documentato, in relazione al tesseramento nessuna irregolarità formale è
stata accertata e, le motivazioni che hanno determinato il repentino passaggio dall'ATLETICO
ANTONELLI al VENARIA, sono del tutto irrilevanti posto che l’obbligo del pagamento del premio di
preparazione, grava pro quota su entrambe le società.
Ora, nel contesto normativo delineato, essendo espressamente previsti il fatto, il rimedio e, non solo
la sanzione, ma anche l’Organo competente ad applicarla, si ritiene esorbiti dai poteri di questa
Commissione Disciplinare sanzionare le violazioni ascritte agli odierni deferiti ai sensi dell'art.1 e 4
C.G.S.
Analogamente a quanto accade per le violazioni dell’art. 94 ter N.O.I.F. relativamente alle decisioni
della Commissione Vertenze Economiche, solo l’eventuale inottemperanza a quanto disposto dalla
Commissione Premi di Preparazione, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento, sarebbe
successivamente sanzionata quale violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.
Vanno pertanto assolti tutti i soggetti deferiti in relazione agli illeciti loro ascritti in concorso.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
- dichiara i signori GENTILE, Samuele, MORETTO Matteo, SALES Cristian, INGOGLIA Davide e
BALLUARDO Raffaele, nonché le società ATLETICO ANTONELLI e VENARIA REALE, esenti da
responsabilità in relazione all’illecito ascritto e per l’effetto li assolve da ogni addebito.
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Matteo, SALES Christian (calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la F.C. Atletico Antonelli),
INGOGLIA Davide (Presidente della società F.C. ATLETICO ANTONELLI) e BALLUARDO
Raffaele (Dirigente della società ASD VENARIA REALE) e delle società F.C. ATLETICO
ANTONELLI e ASD VENARIA REALE, per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F., la Società F.C ATLETICO ANTONELLI per
rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 e 2, e la società VENARIA della violazione di
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