COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della A.P.T PRO VALFENERA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Asti n. 16 del 18.10.2012, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore REMONDINO Mattia (gara SAN DOMENICO SAVIO / PRO VALFENERA del 14.10.2012 – Campionato Giovanissimi Fascia B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della A.P.T PRO VALFENERA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Asti n. 16 del 18.10.2012, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore REMONDINO Mattia (gara SAN DOMENICO SAVIO / PRO VALFENERA del 14.10.2012 - Campionato Giovanissimi Fascia B) Con il ricorso in oggetto la società A.P.T. PRO VALFENERA richiede una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo al proprio giocatore sig. REMONDINO Mattia; la ricorrente afferma che il medesimo non avrebbe colpito l’avversario procurandogli lesioni e sostiene che, a suo dire, il giocatore si sarebbe limitato a reagire con uno spintone ai ripetuti falli subiti, peraltro meritandosi l’espulsione. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro, esprime le seguenti considerazioni. La ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non consente a Codesta Commissione di porre in dubbio la effettiva sussistenza della condotta aggressiva tenuta dal sig. REMONDINO nei confronti di un avversario; il direttore di gara riferisce infatti di avere espulso tale giocatore “per avere scazzottato l’avversario procurandogli lesioni”. Ne consegue che tale comportamento violento, a prescindere dalle sue conseguenze, deve essere comunque severamente sanzionato. Peraltro la valutazione in concreto della condotta tenuta dal giocatore squalificato, unitamente al fatto che il referto arbitrale non smentisce quanto asserito dalla ricorrente in ordine alla circostanza che l’avversario colpito avrebbe comunque continuato a giocare sino al termine della gara, consentono a codesta Commissione di disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE A quattro giornate la squalifica comminata al giocatore REMONDINO Mattia. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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