COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 22/8/2012 (prot. n.947/982pf11- 12/GT/dl) nei confronti di: 1) Donato Giampiero Presicce – Presidente pro – tempore della soc. ASD Gruppo Sport Pro- Leverano; 2) Massimo De Paolis – Presidente pro-tempore della soc. ASD Torre Lapillo 3) la soc.ASD Gruppo Sport Leverano 4) la soc. ASD Torre Lapillo per rispondere il primo ed il secondo

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 22/8/2012 (prot. n.947/982pf11- 12/GT/dl) nei confronti di: 1) Donato Giampiero Presicce - Presidente pro - tempore della soc. ASD Gruppo Sport Pro- Leverano; 2) Massimo De Paolis - Presidente pro-tempore della soc. ASD Torre Lapillo 3) la soc.ASD Gruppo Sport Leverano 4) la soc. ASD Torre Lapillo per rispondere il primo ed il secondo -della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.100, comma 3, delle NOIF, per avere entrambi formalizzato il trasferimento del calciatore Damiano Zizzari dall’ASD Gruppo Sport Pro Leverano all’ASD Torre Lapillo, in violazione del disposto in base al quale il formale accordo di trasferimento tra le parti debba avvenire nelle sedi delle Società o in una sede federale ed in modo contestuale e, quindi alla presenza di tutte le parti, essendosi, invece, verificato, nel caso di specie che il passaggio del modulo avvenisse tra i due presidenti delle società cedente e cessionaria, non alla presenza del calciatore e senza che entrambi i Presidenti conoscessero di persona il calciatore interessato, il quale ultimo era del tutto disinformato dell’iniziativa posta in essere dagli stessi, né aveva mai sottoscritto la lista, che presentava, quindi, per quanto lo riguardava, una firma apocrifa; -la terza e la quarta a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti pro tempore, sig.Donato Giampiero Presicce e sig. Massimo De Paolis, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; FATTO Con esposto datato 8/3/2012 - inviato alla FIGC - LND ed alla Procura Federale FIGC - il calciatore Damiano Zizzari riferiva: - che in data 4/2/2012 aveva inoltrato una sua richiesta di tesseramento per la soc.ASD Gruppo Sport Pro-Leverano; - che con telegramma del 10/2/2012 l’ufficio tesseramento del C.R. Puglia gli aveva negato il richiesto tesseramento perché risultava già tesserato, dal 16/12/2011 per la soc. ASD Torre Lapillo; - che non avendo mai chiesto di tesserarsi per quest’ultima società, si era rivolto ad un difensore di sua fiducia per valutare la possibilità di presentare, alla Procura della Repubblica di Lecce, una denuncia querela, (non più proposta) a carico dei responsabili. Disposte dalla Procura Federale le relative indagini è risultato che in data 16/12/2011 la soc. ASD Torre Lapillo aveva chiesto (ed ottenuto, dall’ufficio tesseramenti della FIGC), il trasferimento del giocatore Damiano Zizzari dalla ASD Gruppo Sport Pro Leverano, sulla base della lista di trasferimento n.166259 sottoscritta dal sig. Donato Giampiero Presicce, Presidente della società cedente (Gruppo Sportivo Pro-Leverano); oltrechè dal calciatore sig. Zizzari Damiano e dal Presidente della società cessionaria (ASD Torre Lapillo) sig. Massimo De Paolis. Nel corso delle indagini esperite, il collaboratore della Procura Federale, accertava innanzi tutto che la firma apposta dal calciatore succitato (sig.Zizzari Damiano) era apocrifa; ma anche che il sig. Presicce Donato Giampiero per la società cedente (Leverano) aveva compilato e sottoscritto la lista di trasferimento succitata, per poi consegnarla in Nardò (senza la sottoscrizione del calciatore Zizzari), al Presidente della soc.cessionaria (ASD Torre Lapillo) sig. Massimo De Paolis. Quest’ultimo -a sua volta - aveva dichiarato di aver ricevuto la lista di trasferimento, ma già completa della “…..firma del Presicce e dello Zizzari; io mi limitai solo a porre la mia firma ed il timbro della mia società e ad inviare il tutto alla Lega come da prassi federale…..” (testuale dalla dep.del sig. De Paolis del 3/5/2012). Sulla base della documentazione acquisita dall’inquirente, la Procura Federale, con la su menzionata nota del 22/8/2012, deferiva a questa Commissione le parti e le società innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 25/9/2012 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei deferiti innanzi menzionati per l’udienza del 22/10/2012 alla quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Preso atto della non comparsa -non giustificata- dei convocati, il Presidente dichiarava chiusa la fase istruttoria dibattimentale e dava la parola al rappresentante della Procura Federale avv. Nicola Monaco, il quale dopo ampia discussione concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi loro le seguenti sanzioni: -al sig.Presicce Donato Giampiero - Presidente pro - tempore della soc. ASD Gruppo Sport Pro - Leverano, la inibizione per la durata di mesi quattro; -al sig.De Paolis Massimo, Presidente pro - tempore della soc.ASD Torre Lapillo, la inibizione per la durata di mesi quattro; - alla ASD Gruppo Sport Pro - Leverano l’ammenda di €300,00 (trecento); -alla ASD Torre Lapillo l’ammenda di €150,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla istruttoria espletata, con completezza e puntualità dal collaboratore della Procura Federale, è risultato -senza ombra di dubbio- che gli accordi per il trasferimento del calciatore Damiano Zizzari, si sono concretizzati e formalizzati con la consegna della lista relativa (da parte del sig. Presicce Presidente della società cedente, al sig. De Paolis presidente della società cessionaria) nella città di Nardò. Quindi illegittimamente in una sede diversa da quelle previste dall’art.100 n.3 delle NOIF, che in tema di trasferimento di calciatori “non professionisti” oltre ad affermare che il trasferimento dei calciatori deve essere curato elusivamente dai dirigenti in carica, recita anche testualmente che: “….La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla FIGC …..” (testualmente). Se infatti fossero stata osservate tali prescrizioni sarebbe stato possibile verificare la sussistenza di una effettiva e reale volontà di sottoscrizione anche da parte del giocatore trasferito che, di contro, ha contestato l’autenticità della sua firma (risultata apocrifa), con tutte le conseguenze negative poi verificatesi. Va quindi affermata la responsabilità dei due presidenti innanzi più volte citati e conseguentemente quella delle rispettive società di loro appartenenza, ai sensi dell’art.4 n.1 CGS. Le violazioni innanzi contestate, ed il comportamento ingiustificatamente assente dei deferiti, (che costituisce peraltro conferma della fondatezza degli addebiti loro mossi) vanno pertanto adeguatamente puniti come da dispositivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni: 1) al sig. Presicce Donato Giampiero - presidente pro - tempore dell’ASD Gruppo Sport Pro- Leverano, la inibizione per la durata di mesi 4 (quattro); 2) al sig. De Paolis Mario - presidente pro - tempore dell’ASD Torre Lapillo, la inibizione per la durata di mesi 4 (quattro); 3) alla ASD Gruppo Sport Pro - Leverano l’ammenda di €300,00 (trecento); 4) alla ASD Torre Lapillo l’ammenda di €150,00 (centocinquanta).
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