COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15bis del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LA PALMA M.U. ( Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 18 ottobre 2012. Gara Lanusei / La Palma M.U. del 14.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15bis del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LA PALMA M.U. ( Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 14 del 18 ottobre 2012. Gara Lanusei / La Palma M.U. del 14.10.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società La Palma M.U. ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Demuro Roberto è stato squalificato per tre gare perché espulso per aver proferito dalla panchina espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco e al termine del primo tempo, negli spogliatoi rivolgeva frasi altrettanto ingiuriose nei confronti dello stesso. La reclamante chiede la riduzione delle giornate di squalifica sull’assunto che le ingiurie proferite in prima battuta sul campo, non sarebbero state reiterate nello spogliatoio e che il giocatore espulso non avrebbe in alcun modo ritardato l’uscita dal campo. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte procedimentali è dato evincere la circostanza che a fronte di un’asserita perdita di tempo di quattro minuti – determinata da un tardivo abbandono del terreno di gara da parte del calciatore Demuro – lo stesso direttore di gara decretava a fine primo tempo il recupero di soli due minuti, di talchè è evidente l’incongruenza del referto di gara. Per quanto concerne le ingiurie esse sono consistite in espressioni certamente offensive e di per se meritevoli di sanzione, sebbene la squalifica più proporzionata ai fatti – tenuto conto della suindicata incongruenza e della assenza di reiterazione di frasi non corrette – debba essere quelle di due giornate di squalifica. Per tutte queste ragioni, in parziale modifica del provvedimento impugnato, la Commissione riduce le giornate di squalifica a due giornate di gare. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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