COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 23A A.S.D. ATLETICO ERICE, avverso le squalifiche dei calciatori Castoro Francesco per tre gare e Vassallo Nicola per due gare. Gara di 1^ categoria Atletico Erice / Isola delle Femmine del 13/10/2012 – C.U. n° 132 del 18/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 23A A.S.D. ATLETICO ERICE, avverso le squalifiche dei calciatori Castoro Francesco per tre gare e Vassallo Nicola per due gare. Gara di 1^ categoria Atletico Erice / Isola delle Femmine del 13/10/2012 - C.U. n° 132 del 18/10/2012. La A.S.D. Atletico Erice, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni indcate in epigrafe, chiedendone l'annullamento o la riduzione, affermando “a verità”che i due incolpati non hanno commesso alcuna azione nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) C.G.S. la sanzione della squalifica inflitta a carico del calciatore Vassallo Nicola non è impugnabile. Osserva poi che a norma dell'art. 35 n° 1 C. G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da tale rapporto si rileva, senza ombra di dubbio in ordine all'identità del singolo autore del fatto addebitato, che il calciatore Castoro Francesco, a fine gara, si lasciava andare a comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti del direttore di gara. Tali comportamenti legittimano l'applicazione della sanzione irrogata, nei termini ben adeguati individuati dal primo Giudice, posto che non si riscontrano negli atti ufficiali di gara elementi che possano consentire una diversa valutazione, alla stregua delle indimostrate argomentazioni difensive. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per quanto concerne la posizione del calciatore Vassallo Nicola e lo respinge confermando la sanzione a carico del calciatore Castoro Francesco. Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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