COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 11 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della società A.C. Soci avverso all’ammenda di € 800,00 per comportamento discriminatorio di alcuni sostenitori (C.U. n. 16 del 4/10/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
11 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della società A.C. Soci avverso all’ammenda di € 800,00 per comportamento discriminatorio di alcuni sostenitori (C.U. n. 16 del 4/10/2012).
Con rituale e tempestivo gravame, la società A.C. Soci adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivamente razzista - con riferimento all’etnia d’origine di un avversario - tenuto da alcuni sostenitori; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 30 novembre 2012 contro la società ospitata, A.S.D. Polisportiva Chiusi.
Il G.S.T. così motivava la propria decisione: “Per avere rivolto ad un calciatore avversario frasi di discriminazione razziale.”.
L’impugnante eccepiva l’insussistenza del fatto, nell’atto introduttivo al Giudizio di secondo grado, argomentando la singolare circostanza che il guardialinee, nella nota allegata al rapporto di gara abbia persino dettagliato i minuti nei quali si sarebbe consumata la violazione.
Ad avviso della reclamante l'assistente non avrebbe potuto individuare i “fantomatici” sostenitori poiché troppo impegnato, nel contempo, a coadiuvare la direzione della gara.
Confuta che i fatti siano realmente avvenuti e, a prova di ciò, deposita un filmato dal quale sarebbe impossibile rilevare la sussistenza delle censure dedotte.
Pur non contestando le offese - comunque non percepite dalla dirigenza - la società nega in ogni caso che le medesime possano essere considerate discriminatorie riportando le frasi incriminate alle normali scaramucce verbali che, seppur censurabili, fanno parte di moltissime competizioni e non vengono normalmente punite con sanzioni così alte, ove rivolte ad altri calciatori.
Afferma infatti che l'ammenda comminata sarebbe pari all'intero incasso della partita e pone in rilievo come altre società di serie maggiore abbiano subito provvedimenti percentualmente meno afflittivi con riferimento al concreto guadagno della giornata sportiva; conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata.
All’udienza del 26 ottobre 2012, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, veniva data parola ad un consigliere della società - intervenuto in rappresentanza del Presidente , con delega riportata peraltro irritualmente su I-pod - il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale e del rapporto integrativo del suo assistente di linea (atti ottenuti su espressa richiesta istruttoria avanzata dalla Commissione), confermava quanto riportato con il reclamo ribadendo, ancora una volta come le espressioni contestate non possano essere riportate ad una fattispecie discriminatoria.
Insisteva per il deposito di un CD contenente immagini della gara che a suo dire avrebbero dovuto confermare le tesi difensive.
L'irritualità della delega è stata eccezionalmente superata dalla C.D.T. facendo predisporre dalla propria Segreteria delega su supporto cartaceo che deve rimanere allegato agli atti, poiché il fascicolo deve contenere tutte le carte del procedimento, comprese quelle relative a deleghe di rappresentanza, al solo fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa ai soli soggetti espressamente legittimati.
Il reclamo non può essere accolto.
Occorre preliminarmente precisare che l'art. 35 C.G.S. stabilisce limiti invalicabili per l'utilizzazione di immagini televisive o video che possono essere impiegate esclusivamente negli ambiti tassativamente indicati dalla norma (scambio di persona per soggetto ammonito o espulso, fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non percepiti dall’arbitro, ecc.) senza che tale strumento di indagine possa essere “allargato” a fattispecie diverse.
Le Carte federali, se da un lato rendono inammissibili le istanze probatorie avanzate dalla difesa, dall'altro conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.
Infatti nell'originario rapporto di gara anche il D.G. attesta di aver ascoltato direttamente i cori e pertanto scrive: “Durante la gara dal 20' al 40' del primo tempo una quindicina di sostenitori del Soci urlava dagli spalti” in direzione del calciatore avversario di origine africana “sei un mangiabanane, sei un negro, scimmione”.
Effettivamente esiste una piccola discrasia tra l'affermazione arbitrale sopra riportata e quella fornita dall'assistente che riferisce di aver percepito le medesime espressioni ingiuriose collocandole però “dal 20' al 42' del primo tempo” con ciò confortando almeno parzialmente le censure proposte dalla difesa.
Il possibile errore sull'esatta ubicazione temporale delle azioni illecite risulta comunque irrilevante ai fini della censurabilità degli atteggiamenti dedotti che vengono integralmente confermati nei supplenti inviati da entrambi gli ufficiali di gara ed allegati in atti.
Il D.G. infatti, confermando il suo rapporto, afferma “...durante il primo tempo della suddetta gara, dal 20' al 40', ogni volta che il giocatore XXXXX (Chiusi) entrava in possesso del pallone oppure quando si trovava nella zona di terreno di giuoco vicino alla tribuna dove erano collocati i sostenitori della società Soci, all'incirca una quindicina di essi, lo appellavano con parole come "mangiabanane, negro, scimmione" in riferimento al colore della sua pelle. Tali offese e comportamenti sono stati da subito da me verificati e sentiti e sono certo della loro esecuzione, a prescindere da quanto rilevato anche dall'assistente n. 2.”.
Del medesimo tenore le affermazioni del guardalinee che confermano le precedenti dichiarazioni specificando: “Tali offese sono state da me facilmente individuate in quanto i sostenitori della società Soci si trovavano subito dietro la mia zona di competenza. Durante i miei spostamenti, ma soprattutto durante le interruzioni di gioco potevo verificare facilmente il tutto anche visivamente.”
Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S. definisce al comma 1 la “Responsabilità per comportamenti discriminatori” affermando che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”.
Nonostante quanto dedotto dalla difesa le frasi identificate appaiono non “genericamente” offensive ma indissolubilmente collegate al colore della pelle del calciatore ed inequivocabilmente dirette ad offendere il medesimo con motivazioni discriminatorie.
L'art. 11 C.G.S. definisce al comma 3 che “Le società sono [...] altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.”, identificando la forbice sanzionatoria, per le società non professionistiche tra l’ammenda minima di € 500,00 fino ad € 20.000,00.
Ovviamente nell'applicazione della sanzione, per garantirne un reale valore afflittivo e retributivo, si deve necessariamente tenere conto della categoria di appartenenza della società nonché della concreta lesività dei fatti potendo essere sufficiente ad integrare la violazione anche una sola condotta posta in essere in un momento isolato.
Nel caso concreto siamo comunque in presenza di una società, militante nel campionato di eccellenza, con una pluralità di condotte illecite che si sono reiterate nel corso di venti minuti di gioco con ciò risultando macroscopicamente inadeguata l'eventuale ammenda appiattita sul minimo edittale.
Non potendosi in ogni caso rapportare l'entità delle sanzioni applicate nella Lega Dilettanti (nella quale non dimorano interessi patrimoniali ma solo finalità ludico-didattiche) con quelle normalmente adottate nel mondo professionistico, occorre sottolineare che la norma definisce solo i limiti massimi e minimi della sanzione, senza inserirsi nelle valutazioni, anche corrette, espresse dalla difesa che lamenta una disparità di trattamento comunque non rientrante nelle competenze dell'organo giudicante.
P.Q.M.
La C.D.T. rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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