F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 9) RICORSO DEL CALCIATORE MARCHIONNI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 – NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 9) RICORSO DEL CALCIATORE MARCHIONNI MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il signor Marco Marchionni ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con una ammenda di € 15.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Marco Marchionni, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “…. Violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, per essersi avvalso,in occasione della stipulazione del contratto del 21.1.2006 con la Juventus dell’opera dell’agente di calciatori sig. Bruno Carpegiani, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Carpegiani formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.” Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Marco Marchionni ha presentato memoria difensiva, con la quale, chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati ed, in subordine, salvo gravame, una sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali ed aveva eccepito, in via subordinata, la prescrizione dei presunti illeciti. La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava, in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall’art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici strictu sensu delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizionale più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S. e, rilevata, sulla base di un attento esame della fattispecie concreta, l’illegittimità del comportamento del Marchionni, gli comminava la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Marchionni, riproponendo, in primo luogo l’eccezione di prescrizione in ordine ai fatti di causa e sostenendo nel merito l’erronea qualificazione dei fatti da parte del giudice di prime cure e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 comma 1 C.G.S.. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene, in ordine all’eccezione di prescrizione, di non doversi discostare da quanto affermato dalla Commissione Disciplina Nazionale e nel merito di dover respingere il ricorso in esame, aderendo alle motivazioni della stessa, dovendosi ritenere provata, relativamente ai singoli profili di illegittimità della condotta del calciatore, la responsabilità dello stesso. Come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplina Nazionale, la scansione temporale dei fatti rende evidente la violazione delle norme federali, con conseguente responsabilità del Marchionni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marchionni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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