COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 16 del 25.10.2012 gara COLOMBARO – MARANELLO del 6.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 16 del 25.10.2012 gara COLOMBARO – MARANELLO del 6.10.2012 L’A.D. MARANELLO SPORTIVA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) non ha ricevuto il preavviso del reclamo rivolto al G.S. di Modena; 2) la copia del reclamo inviatale “è firmata da persona non identificata e soprattutto non firmata dal presidente dell’A.S.D. Colombaro, come da regolamento. Ritiene pertanto il reclamo inammissibile per vizio di procedura. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che : 1) non è previsto dal C.G.S. che il preannuncio di reclamo debba essere inviato anche alla controparte; 2) il reclamo dell’A.S.D. Colombaro risulta sottoscritto da persona delegata, come da documentazione depositata al momento della iscrizione al campionato in corso; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.D. MARANELLO SPORTIVA, confermando la decisione assunta in primo grado della perdita della gara per 0 – 3 a carico dell’A.D. MARANELLO SPORTIVA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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