COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TREVI NEL LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE SALVATORI PIETRO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SALVATI GIUSEPPE E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI COLLUCCELLI RICCARDO E DI VINCENZO CRISTIAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: TREVI – PALIANO del 21.10.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TREVI NEL LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE SALVATORI PIETRO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SALVATI GIUSEPPE E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI COLLUCCELLI RICCARDO E DI VINCENZO CRISTIAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 25.10.2012 (Gara: TREVI – PALIANO del 21.10.2012 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che quanto osservato dalla reclamante circa il comportamento dei calciatori COLLUCELLI e DI VINCENZO (assenza completa da parte loro di gesti violenti nei confronti di un avversario) non trova riscontro negli atti ufficiali, dai quali emerge l’essersi verificata una zuffa con scambio di colpi contro lo stesso avversario. Osservato che quanto sostenuto dalla reclamante, che minimizza il comportamento dell’allenatore e del dirigente limitandolo a semplici e reiterate proteste, è smentito da quanto riferisce l’arbitro ovvero che l’allenatore SALVATORI PIETRO gli rivolgeva ingiurie e minacce spintonandolo e a fine gara il Dirigente SALVATI GIUSEPPE rivolgeva al direttore di gara ingiurie e minacce tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirvi per l’intervento del capitano; tanto premesso e tenuto conto dell’infondatezza delle doglianze della ricorrente, nonché della congruità delle sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo a margine confermando ogni decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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